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Ordinanza — n. 43700/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as grounds are inadmissible due to prior settlement and lack of sanctioning motivation issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43700/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Khammar Mahdi inadmissible de plano. The appellant argued regarding insufficient motivation for the penal treatment, but the court found these grounds incompatible with a prior settlement reached by the parties. Consequently, the court rejected the claim and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: An appeal based on insufficient motivation for penal treatment is inadmissible when the parties have already reached a settlement regarding the sanction, as this presupposes consent to the treatment.

Parole chiave

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inadmissible appeal prior settlement penal treatment de plano dismissal procedural costs Cassa delle ammende lack of motivation pena massima

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Khammar Mahdi, nato in Marocco il 25/05/1994 avverso la sentenza del 17/05/2023 del Tribunale di Genova; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi OSSERVA Ritenuto che il ricorso è stato proposto per motivi non deducibili afferenti alla insufficiente motivazione sul trattamento sanzionatorio, dunque su argomenti incompatibili con l'avvenuto concordato proveniente dallo stesso ricorrente e tale da presupporre il suo consenso in ordine al trattamento penale. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27