Cassation appeal dismissed as inadmissible for plea bargaining sentencing due to lack of statutory grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Faouri Issam inadmissible de plano. The appellant challenged a sentencing order under plea bargaining procedures, alleging a violation of law regarding the failure to verify exemption causes under Article 129 of the Criminal Procedure Code. The court ruled that Article 448, paragraph 2-bis, strictly limits reviewable violations to those explicitly listed, excluding this specific ground.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: Appeals against plea bargaining sentencing orders are inadmissible for violations of law not expressly enumerated in the statute.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Faouri Issam, nato in Marocco il 24/09/1997 avverso la sentenza del 16/05/2023 del Tribunale di Verona; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza. In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i