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Ordinanza — n. 43698/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of admissible grounds under Art. 448 c.p.p. and lack of interest.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43698/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Eladi Ayman inadmissible via simplified procedure. The appellant argued for the application of suspended sentence benefits and challenged the legal qualification of the drug trafficking act, but the court found these grounds excluded from admissible cassation reasons under Art. 448 c.p.p. and lacked interest since the act was already qualified as minor trafficking. Consequently, the appeal was rejected de plano, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 73, comma 5, DPR 309/1990: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds raised do not fall within the specific categories of admissible reasons listed in the statute or if the appellant lacks a legitimate interest in the review of the legal qualification.

Parole chiave

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inadmissible appeal simplified procedure drug trafficking suspended sentence lack of interest procedural costs Cassazione condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 73, comma 5, DPR 309/1990
Quanto al secondo motivo di ricorso, che lamenta la mancata qualificazione giuridica del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73, DPR 309/1990, si rileva la carenza di interesse posto che, come risulta dal capo di imputazione, il fatto è stato ab initio qualificato come spaccio di lieve entità.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Eladi Ayman, nato a Desio il 18/06/1998 avverso la sentenza del 02/05/2023 del Tribunale di Monza; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e non partecipata, perché proposto per motivi non consentiti. In relazione al primo motivo del ricorso, ovverosia la mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, si rileva che essa non costituiva oggetto dell'accordo tra le parti e dunque il motivo esula dal novero di quelli per i quali è previsto il ricorso per cassazione espressamente indicati nell'art. dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

Quanto al secondo motivo di ricorso, che lamenta la mancata qualificazione giuridica del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73, DPR 309/1990, si rileva la carenza di interesse posto che, come risulta dal capo di imputazione, il fatto è stato ab initio qualificato come spaccio di lieve entità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso