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Sentenza — n. 43694/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 43694/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 43694/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da El Boukri Mohamed, nato in Marocco il 5 maggio 1985 avverso l'ordinanza dei 9 marzo 2023 dei Giudice per !e indagini preliminari dei Tribunale di Busto Arsizio. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Benedetto Paternò Raddusa; Letta la requisitoria scritta dei Pubblico Ministero in persona dei Sostituto Procuratore generale, Nicola Lettieri„ che ha concluso chiedendo la reiezione dei ricorso

Regesto Legislator

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art 545 bis cod. proc. pen, art 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 43694/2023 — snpen · Corte di Cassazione: visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Benedetto Paternò Raddusa; Letta la requisitoria scritta dei Pubblico Ministero in persona dei Sostituto Procuratore generale, Nicola Lettieri„ che ha concluso chiedendo la reiezione dei ricorso

Parole chiave

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sanzione sostitutiva adeguamento della pena commutazione della pena pecuniaria pena pecuniaria sospesa alleggerimento della pena pena complementare

Disposizioni normative citate

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art 545 bis cod. proc. pen
art 616 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da El Boukri Mohamed, nato in Marocco il 5 maggio 1985 avverso l'ordinanza dei 9 marzo 2023 dei Giudice per !e indagini preliminari dei Tribunale di Busto Arsizio. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Benedetto Paternò Raddusa; Letta la requisitoria scritta dei Pubblico Ministero in persona dei Sostituto Procuratore generale, Nicola Lettieri„ che ha concluso chiedendo la reiezione dei ricorso

RITENUTO IN FATTO

E DIRITTO Rilevato che con il provvedimento descritto in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari presso i Tidbunale di Busto Arsizio ha rigettato l'istanza con la quale il difensore e procuratore speciale Ci Ei Boukri Mohamed ha chiesto sostituirsi con la sanzione dei lavori di pubbiica utiiàla pena di anni tre di reclusione e 16.000 euro di multa irrogata, c•anr celo stesse, ai sensi dell'art. 444 cod. proc pen., con sentenza dei 2.2.2023 dalia medesima autorità giudicante; rilevato che avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato evidenziando l'illegittimità del provvedimento assunto, reso in asserita violazione del disposto di cui agli artt. 448, comma 1 bis e 545 bis cod. proc. pen. e 53 e 56 bis legge n. 689 del 1981, all'uopo evidenziando che, riscontrati i presupposti costituitivi fondanti la possibile sostituzione della pena con la sanzione indicata, il Giudice avrebbe dovuto attivare il percorso processuale previsto dall'art 545 bis cod. proc. pen., sollecitato dall'istanza rigettata e non precluso, come erroneamente ritenuto dal provvedimento gravato, dal mancato accordo in tal senso raggiunto dalle parti nel proporre il patteggiamento validato ai sensi degli artt. 444 e ss. del codice di rito; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, prescindendo da contenuto della motivazione adottata, la richiesta contenuta nell'istanza rigettata con il provvedimento gravato da ricorso.- in disparte il tema della relativa fondatezza nel merito (in senso contrario all'assunto difensivo si veda Sez. 4, n. 32357 del 09/05/2023, Rv. 284925)- andava al più veicolata impugnando la sentenza di applicazione della pena, adducendone un eventuale vizio invalidante, e non attivando un percorso processuale dei tutto privo di qualsivoglia conforto normative; ritenuto, in particolare, che, seguendo lo stesso abbrivio segnalato dal ricorso, il giudice avrebbe dovuto attivare il meccanismo di definizione tracciato dall'art.545 bis cod. proc. pen. la cui omissione avrebbe finito per tradursi in un vizio della decisione adottata, da far valere, a tutto concedere, impugnando la sentenza, (vizio) al quale il giudice della cognizione non avrebbe potuto ovviare intervenendo successivamente alla decisione adottata, cosi come chiesto dalla !stanza in questione; ritenuto che le superiori considerazioni rendevano inammissibile l'istanza e, a tacer d'altro, rendono parimente inammissibile il presente ricorso; ritenuto, infine, che alla inammissibilità del ricorso seguono le pronunce di cui all'art 616 cod. proc. pen., definite nei termini di cui al dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibi e l ricorso e condanna i! ricorrente al pageori -,to delle C spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dele A) < Ammen