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Ordinanza — n. 43693/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for generic censure on sentencing law application without manifest error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43693/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible de plano due to the submission of generic and non-permitted censure regarding the application of Article 73, paragraph 5, of D.P.R. n. 309/90. The appellant failed to demonstrate a manifest error in the legal qualification of facts, which is the sole ground for challenging plea-bargain sentences under the new Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/90: The legislator crystallized the judicial doctrine that a cassation appeal against a plea-bargain sentence is admissible only for manifest errors in legal qualification, excluding generic censure or errors requiring external verification.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility manifest error requirement plea bargain sentencing legal qualification error generic censure rejection code criminal procedure de plano inadmissibility apprezzamento manifestamente errato

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
309/90; considerato che il comma 2- bis dell'art. 448 cod.
Art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/90
art. 448 cod. proc. pen
309/90; considerato che il comma 2- bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la L.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 15553 del 20/3/2018, Maugeri, Rv. 272619 - 01
d) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate; rilevato che questa Corte (Sez. 1, n. 15553 del 20/3/2018, Maugeri, Rv. 272619 - 01) ha già avuto modo di affermare che il legislatore della novella ha cristallizzato nell'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Assan Louis, nato in Marocco 1'1/1/1998 avverso la sentenza emessa il 18/4/2023 dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Varese; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché propone censure non consentite, oltre che generiche, in ordine alla mancata applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90; considerato che il comma 2- bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti:

a) all'espressione della volontà dell'imputato;

b) al .difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza;

c) all'erronea qualificazione giuridica del fatto;

d) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate; rilevato che questa Corte (Sez. 1, n. 15553 del 20/3/2018, Maugeri, Rv. 272619 - 01) ha già avuto modo di affermare che il legislatore della novella ha cristallizzato nell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il risultato dell'elaborazione giurisprudenziale del giudice di legittimità, che, prima dell'introduzione della menzionata disposizione, consentiva di dedurre, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, l'erronea qualificazione giuridica del fatto ma solo in presenza di un «errore manifesto», ossia di un errore che emerge dalla stessa sentenza impugnata perché espressivo di una palese svista del giudice, escludendosi l'ipotesi in cui il preteso errore sia individuabile per mezzo di una specifica attività di verifica (del tipo di quella dibattimentale) degli atti del procedimento; considerato che un errore di tal fatta non è stato invero dedotto dal ricorrente, che ha genericamente censurato la mancata qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 75, comma 5, d.P.R. n. 309/90; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 settembre 2023 Il Consigliere estensor