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Ordinanza — n. 43692/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it lacks required grounds for appeals against sentencing upon request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43692/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cassation appeal inadmissible de plano because the appellant failed to raise specific legal grounds required for challenging a sentence issued upon request. Although the appellant alleged an erroneous qualification of drug possession under Article 73, paragraph 5 of D.P.R. 309/1990, the Court found no issues regarding the expression of will, correlation between request and sentence, or legality of the penalty. Consequently, the appeal was rejected without merits, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 09/10/1990, n. 309; Appeals against sentencing upon request are strictly limited to specific grounds; generic assertions of factual errors or lack of qualification do not constitute admissible cassation grounds.

Parole chiave

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appeal upon request inadmissible appeal drug possession cassation grounds sentencing procedure imputazione per reati di stupefacenti piano di esecuzione delle pene dipendenza da sostanze

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 09/10/1990, n. 309
del Tribunale di Varese; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ombretta Di Giovine OSSERVA Rilevato che nel caso in esame il ricorrente ha dedotto l'erronea omessa qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R.
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Testo completo

eguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Derdouri Salah, nato in Marocco il 01/12/1999 avverso la sentenza del 18/04/2023 emessa dal G.i.p. del Tribunale di Varese; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ombretta Di Giovine OSSERVA Rilevato che nel caso in esame il ricorrente ha dedotto l'erronea omessa qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 09/10/1990, n. 309. Rilevato che il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna delle ipotesi per le quali è consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo egli sollevato questioni attinenti all'espressione della propria volontà, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, bensì solo, peraltro in modo generico e meramente assertivo, la mancata qualificazione della condotta di detenzione di stupefacenti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, richiedendo a tal fine, oltretutto, una rivalutazione degli elementi considerati, non consentita in questa sede;

Rilevato che si tratta di doglianze non consentite nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, con la conseguente inammissibilità del ricorso; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis