Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to impermissible censure of sentencing agreement motivation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Lama Arjan inadmissible de plano. The appellant argued a defect in the lower court's reasoning regarding the sentencing agreement, but the court held that such censure is not permitted under Article 444 of the Code of Criminal Procedure. The decision emphasized that when parties agree to sentencing, the judgment must only briefly describe facts and confirm legal qualification, which the lower court adequately did.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 cod. proc. pen.; In appeals concerning sentencing agreements, censure of the judgment's motivation is inadmissible because the agreement itself exonerates the prosecution from the burden of proof and requires only a succinct description of facts and confirmation of legal qualification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Lama Arjan, nato in Albania il 14/02/1986 avverso la sentenza del 04/05/2023 del Tribunale di Perugia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ombretta Di Giovine OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi propongono censure non consentite. Anche a voler tacere della genericità dell'unico motivo, che deduce vizio di motivazione, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della sua qualificazione giuridica, con il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. (tra tante, Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Pkoumya, Rv. 234824).
A tale verifica si è attenuta la sentenza impugnata, la cui motivazione risulta dunque incensurabile in questa sede. • Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presid