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Ordinanza — n. 43690/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for citing impermissible objections regarding sentencing and fact qualification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43690/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Manfalouti Soufiane inadmissible de plano. The appellant argued for a violation of reasoning regarding sentencing and fact qualification, but the court held that such objections are not permitted in proceedings where a plea agreement is accepted. The court reasoned that the lower court's sentence sufficiently described the facts, confirmed the legal qualification, and verified the proportionality of the penalty as required by law.

Regesto Legislator

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Art. 444 cod. proc. pen.; In proceedings where a plea agreement is accepted, the prosecution is exempt from the burden of proof, and the resulting sentence must contain a brief description of the facts, a confirmation of the legal qualification, a reference to Article 129 of the Code of Criminal Procedure to exclude statutory aggravating circumstances, and a verification of the proportionality of the agreed penalty in accordance with Article 27 of the Constitution.

Parole chiave

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inadmissible appeal plea agreement procedure burden of proof exemption proportionality of penalty de plano inadmissibility sanzioni pecuniarie pagamento dell'ammenda ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Infatti, anche a tacere della genericità dei motivi, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 27 Cost.
per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. (tra tante, Sez.
art. 444 cod. proc. pen
Infatti, anche a tacere della genericità dei motivi, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 129 cod. proc. pen
art. 27 Cost
per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Pkoumya, Rv. 234824
(tra tante, Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Pkoumya, Rv. 234824).
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Testo completo

eguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Manfalouti Soufiane, nato in Marocco il 03/06/1993 avverso la sentenza del 10/05/2023 emessa dal Tribunale di Novara; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ombretta Di Giovine OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi, che deducono vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio ed erronea qualificazione del fatto, propongono censure non consentite. Infatti, anche a tacere della genericità dei motivi, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della sua qualificazione giuridica, con il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. (tra tante, Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Pkoumya, Rv. 234824).

A tale verifica si è attenuta la sentenza impugnata, risultando pertanto incensurabile in questa sede. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presiden