Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 43554/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43554/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43554/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Muccioli Andrea, nato in Brasile il 17/11/1995 avverso la sentenza del 06/02/2023 emessa dalla Corte d'appello di Bologna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ombretta Di Giovine OSSERVA Rilevato che la sentenza impugnata è stata pronunciata in data 06/02/2022 e depositata il successivo 20/02/2022. Rilevato che, non essendosi riservati i giudici un termine diverso per il deposito delle motivazioni, ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43554/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che, non essendosi riservati i giudici un termine diverso per il deposito delle motivazioni, ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett.

Parole chiave

Generato dall'IA
tempestività dell'inoltro termini di ricorso opposizione tardiva istanza tardiva di restituzione dei termini notifica tardiva dei difetti inosservanza del termine perentorio
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Muccioli Andrea, nato in Brasile il 17/11/1995 avverso la sentenza del 06/02/2023 emessa dalla Corte d'appello di Bologna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ombretta Di Giovine OSSERVA Rilevato che la sentenza impugnata è stata pronunciata in data 06/02/2022 e depositata il successivo 20/02/2022. Rilevato che, non essendosi riservati i giudici un termine diverso per il deposito delle motivazioni, ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett.

b) cod. proc. pen., l'appello avrebbe dovuto essere proposto entro 30 giorni dal deposito, e cioè entro il giorno 21/03/2023, cadendo il giorno 20/03/2023 di domenica. Rilevato che l'appello è stato presentato in data 26/05/2023, e cioè ben oltre l'indicato termine legislativamente previsto per l'impugnazione. Ritenuto, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i