Ordinanza — n. 43554/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Muccioli Andrea, nato in Brasile il 17/11/1995 avverso la sentenza del 06/02/2023 emessa dalla Corte d'appello di Bologna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ombretta Di Giovine OSSERVA Rilevato che la sentenza impugnata è stata pronunciata in data 06/02/2022 e depositata il successivo 20/02/2022. Rilevato che, non essendosi riservati i giudici un termine diverso per il deposito delle motivazioni, ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 43554/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che, non essendosi riservati i giudici un termine diverso per il deposito delle motivazioni, ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Muccioli Andrea, nato in Brasile il 17/11/1995 avverso la sentenza del 06/02/2023 emessa dalla Corte d'appello di Bologna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ombretta Di Giovine OSSERVA Rilevato che la sentenza impugnata è stata pronunciata in data 06/02/2022 e depositata il successivo 20/02/2022. Rilevato che, non essendosi riservati i giudici un termine diverso per il deposito delle motivazioni, ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett.
b) cod. proc. pen., l'appello avrebbe dovuto essere proposto entro 30 giorni dal deposito, e cioè entro il giorno 21/03/2023, cadendo il giorno 20/03/2023 di domenica. Rilevato che l'appello è stato presentato in data 26/05/2023, e cioè ben oltre l'indicato termine legislativamente previsto per l'impugnazione. Ritenuto, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i