Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 43553/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43553/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43553/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Salerno Elena, nata a Battipaglia il 25/3/1985 avverso il decreto del 24/4/2023 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria visti gli atti, il decreto impugnato e il ricorso; udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo; 1.Premesso che nei confronti di Elena Salerno è stata pronunciata sentenza assolutoria in primo grado, appellata dalla sola parte civile, l'odierna ricorrente ha chiesto al Tribunale di Reggio Calabria il rilascio di certificazione attestante il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, con riferimento all'accertamento penale, restando impregiudicata la prosecuzione del giudizio in appello per i soli effetti civili.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43553/2023 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Salerno Elena, nata a Battipaglia il 25/3/1985 avverso il decreto del 24/4/2023 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria visti gli atti, il decreto impugnato e il ricorso; udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo; 1.Premesso che nei confronti di Elena Salerno è stata pronunciata sentenza assolutoria in primo grado, appellata dalla sola parte civile, l'odierna ricorrente ha chiesto al Tribunale di Reggio Calabria il rilascio di certificazione attestante il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, con riferimento all'accertamento penale, restando impregiudicata la prosecuzione del giudizio in appello per i soli effetti civili.

Parole chiave

Generato dall'IA
risarcimento per errore giudiziario motivi di cassazione rimborso delle spese modalità di calcolo dell'ammenda spese di esecuzione ammende per infrazione procedurale
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Salerno Elena, nata a Battipaglia il 25/3/1985 avverso il decreto del 24/4/2023 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria visti gli atti, il decreto impugnato e il ricorso; udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Premesso che nei confronti di Elena Salerno è stata pronunciata sentenza assolutoria in primo grado, appellata dalla sola parte civile, l'odierna ricorrente ha chiesto al Tribunale di Reggio Calabria il rilascio di certificazione attestante il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, con riferimento all'accertamento penale, restando impregiudicata la prosecuzione del giudizio in appello per i soli effetti civili.

2. Con il decreto impugnato, il Tribunale rigettava la richiesta, ritenendo che il passaggio in giudicato, anche in relazione agli effetti penali, fosse differita al momento della definizione del giudizio di appello.

3. Ritenuto che tale provvedimento è insuscettibile di impugnazione con ricorso in cassazione, stante il principio di tipicità delle impugnazioni, salvo restando che l'intervenuta formazione del giudicato parziale sulla responsabilità penale doveva essere attestata dalla cancelleria, non essendo, invece, previsto un apposito provvedimento del giudice che ha emesso la sentenza di primo grado non impugnata ai fini della responsabilità penale. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Non deve procedersi, invece, alla condanna al pagamento di alcuna somma in favore della Cassa delle ammende, dovendosi ritenere che la motivazione addotta dal Tribunale nel provvedimento impugnato esclude profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 4 ottobre 2023 Il