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Sentenza — n. 43549/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 43549/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 43549/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro dichiarava inammissibile l'appello dell'imputato per inosservanza dei termini, rilevando come l'impugnazione fosse stata presentata in data 03/03/2022 avverso una sentenza, pronunciata dal Tribunale il 18/10/2021, per il cui deposito i giudici si erano riservati il termine di novanta giorni.

Regesto Legislator

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art. 585 cod. proc. pen; Sentenza — n. 43549/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e successive modificazioni, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

Parole chiave

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atto tardivo rispetto del termine opposizione tardiva termine calcolato a ore proroga tardiva del termine domanda d'asilo tardiva

Disposizioni normative citate

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art. 585 cod. proc. pen
pen., cui non deroga l'art. 585 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA su ricorso proposto da Pino Angelo, nato a Lamezia TerrniUil 27/07/1977 avverso la sentenza del 30/03/2023 della Corte di appello di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ombretta Di Giovine; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Francesca Loy, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza senza rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro dichiarava inammissibile l'appello dell'imputato per inosservanza dei termini, rilevando come l'impugnazione fosse stata presentata in data 03/03/2022 avverso una sentenza, pronunciata dal Tribunale il 18/10/2021, per il cui deposito i giudici si erano riservati il termine di novanta giorni.

2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l'imputato il quale, per il tramite del suo difensore, Avvocato Antonio Larussa, ha articolato un unico motivo di ricorso nel quale si deduce la violazione degli artt. 582, 583 e 585 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione. Dopo aver, sebbene incidentalmente, dedotto il difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata, il ricorrente rileva come, computando novanta giorni dalla data della pronuncia della sentenza di primo grado (18/10/2021), si giunga al 16/01/2022. Precisa che il 16/01/2022 cadeva di domenica, con la conseguenza che il termine doveva intendersi prorogato a lunedì 17/01/2022. Aggiunge che, a partire da quella data, si sarebbero dovuti calcolare i quarantacinque giorni di cui all'art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., sicché - conclude - il termine per l'appello scadeva il 03/03/2022, data in cui l'atto è stato effettivamente presentato.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e successive modificazioni, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In tema di termini per la presentazione dell'appello, le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che, ove sia previsto, come nell'art. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., che il termine assegnato per il compimento di un'attività processuale decorra dalla scadenza del termine assegnato per altra attività processuale, la proroga di diritto del giorno festivo, in cui il precedente termine venga a cadere, al primo giorno successivo non festivo, determina altresì lo spostamento della decorrenza del termine successivo con esso coincidente (Sez.

U, n. 155 del 29/09/2011, dep. 2012, Rossi, Rv. 251495). Nel disambiguare la locuzione «termine successivo con esso "coincidente"», si è poi precisato che il termine per il deposito del gravame inizia a decorrere dal primo giorno "successivo" alla scadenza di quello previsto per il deposito della sentenza, con la conseguenza che la proroga di diritto del giorno festivo - in cui quest'ultimo venga a cadere - al primo giorno successivo non festivo, determina lo spostamento di un giorno anche della decorrenza del termine per l'impugnazione (Sez. 6, n. 25598 del 27/05/2020, R., Rv. 279874).

Ciò, in quanto, se il giudice si riserva il deposito della motivazione della sentenza, opera il principio generale di cui all'art. 172, comma 4, cod. proc. pen., cui non deroga l'art. 585 cod. proc. pen. (in tal senso, tra le tante, le recenti Sez. 6, n. 23608 del 27/04/2022, Di Blasi, Rv. 283273; Sez. 5, n. 30723 del 21/06/2021, S., Rv. 281683; Sez. 4, n. 6490 del 26/11/2020, dep. 2021,.0Innetti, Rv. 280927. Del principio avevano, d'altronde, fatto applicazione le stesse, già citate, Sez. U. n. 155 del 29/09/2011).

2. Nel caso di specie, la sentenza appellata è stata pronunciata in data 18/10/2021 e i giudici si sono riservati il deposito della motivazione entro novanta giorni. Alla luce dei principi poc'anzi espressi, tale termine è decorso dal giorno successivo alla scadenza di quello per il deposito della motivazione della sentenza, che era il 16/01/2021, ma quest'ultimo, cadendo di domenica, vale a dire, in un giorno festivo, era prorogato al successivo. L'appello, quindi, avrebbe dovuto essere presentato entro i successivi quarantacinque giorni (art. 585, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.), ovvero entro il 03/03/2022. E in tale data è stato presentato.

3. Essendo stato l'appello, dunque, tempestivo e nella totale assenza, oltretutto, di motivazione di segno contrario da parte della Corte di appello, il ricorso va ritenuto fondato. Di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catanzaro perché proceda al giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di app