Italian court dismisses transfer of criminal trial due to lack of formal notification and absence of concrete local bias.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the request for transferring the criminal trial inadmissible because it lacked the mandatory formal notification required by law. The applicant alleged local bias based on pending proceedings against magistrates in Brescia but failed to demonstrate a concrete external threat to judicial impartiality. Consequently, the court rejected the claim as merely subjective fears without structural procedural defects.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 46 cod. proc. pen.; Art. 53 cod. proc. pen.: A request for transfer of proceedings is inadmissible if not formally notified to all parties and if the alleged local circumstances do not constitute a concrete danger to judicial impartiality beyond the parties' own litigation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sulla richiesta di rimessione proposta da: Bossi Dario, nato a Luino il 30/04/1972 in relazione al procedimento R.G.N.R. 13530/20287 e 537/2021 R.G. Trib., pendente dinanzi al giudice monocratico del Tribunale di Brescia; visti gli atti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano.
RITENUTO IN FATTO
1. Dario Bossi, con richiesta del 27 luglio 2023, ha chiesto la rimessione ad altro giudice del processo indicato in epigrafe pendente dinanzi al Tribunale di Brescia per il reato di cui all'art. 368 cod. pen.. Allega, richiamando sue precedenti istanze di rimessione riferibili ad altre vicende giudiziarie, che ritiene sussistente un legittimo sospetto in capo all'operato del Pubblico Ministero, del Presidente del Tribunale e del Giudice e di trovarsi senza protezione, anche presso l'autorità giudiziaria di Venezia dove, a fronte delle sue numerose denunce nei confronti dei magistrati di Brescia, è stato instaurato un unico procedimento, a suo carico, per il reato di cui all'art. 336, comma 2, cod. pen. in danno di magistrato. Sostiene, infine, che lo svolgimento del processo in una sede in cui non può neanche avvisare il giudice che si riserva di denunciarlo, implica una rinuncia alle garanzie del giusto processo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.La richiesta di Dario Bossi, che presenta un contenuto confuso e a tratti incomprensibile, è inammissibile perché priva dei requisiti strutturali minimi ai fini della ravvisabilità dei presupposti che possano comportare la rimessione del processo ad altro giudice: da qui l'esame della stessa con procedura cd. "de plano". Deve, in primo luogo, rilevarsi che l'istanza è stata proposta senza l'osservanza delle forme previste dall'art. 46 cod. proc. pen. che richiedono, a cura del richiedente, la notifica alle altre parti, fra cui il Pubblico Ministero e la persona offesa dal reato, adempimento che non ammette equipollenti, sia per il tenore letterale dell'art. 46 cod. proc. pen. sia per la rilevanza dell'atto che, potendo comportare lo spostamento del processo in deroga al principio del giudice naturale precostituito per legge, deve essere ben conosciuto dagli altri interessati, perché abbiano la possibilità di interloquire al riguardo (Sez. 2, n. 31553 del 26/06/2019, Crescimone, Rv. 276580).
Con riferimento, inoltre, alla grave situazione locale, idonea a legittimare la rinnessione del processo ad altro giudice, la giurisprudenza ha precisato che tale indefettibile presupposto, è integrato in presenza di un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice (inteso come l'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito) o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo (cfr. ex multis Sez. 3, n. 24050 del 18/12/2017, Ierbulla, Rv. 273116).
Si è, inoltre, chiarito che i provvedimenti del giudice, la cui imparzialità viene posta in discussione con la richiesta di rimessione, e così atti e comportamenti del pubblico ministero, quando censurabili, possono essere presi in considerazione, in sede di esame della richiesta di rimessione, ove si accerti che siano stati il riflesso di una grave situazione locale e che, per le loro caratteristiche oggettive, siano sintomatici della non imparzialità del giudice e, quindi, abbiano pregiudicato la libera determinazione delle persone che partecipano al processo ovvero abbiano dato causa a motivi di legittimo sospetto sull'imparzialità dell'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo medesimo (cfr.
Sez. U, n. 13687 del 28/01/2003, Berlusconi, Rv. 223642).2. I motivi dedotti dall'istante, genericamente riconducibili all'adozione di provvedimenti che si innestano su procedimenti pendenti a suo carico, in relazione a denunce per reati di calunnia in danno di sanitari e di magistrati in servizio presso il distretto di Brescia, non sono idonei a configurare, neppure in astratto, una grave situazione locale tale da turbare il processo e si risolvono nell'allegazione di presunti sospetti e vaghi timori soggettivi del richiedente su comportamenti di singoli giudici o magistrati del pubblico ministero la cui concreta verifica, in funzione dell'osservanza delle regole del giusto processo, può essere assicurata, se del caso, mediante l'attivazione di procedure, al riguardo già previste dall'ordinamento, quali l'astensione e la ricusazione. 3.Quanto alle spese, il Collegio aderisce all'indirizzo secondo cui non deve essere pronunciata la condanna del richiedente al pagamento delle spese processuali ma solo al pagamento della somma prevista dall'art. 48, comma 6, cod. proc. pen., liquidata come in dispositivo, quindi in misura media, tenuto conto della causa di inammissibilità della richiesta (cfr.
Sez. 5, n. 16553 del 18/01/2023, Tornotti, Rv. 284451).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la richiesta di rimessione e condanna l'istante al pagamento della somma di euro tremila in fa