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Sentenza — n. 43546/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 43546/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 43546/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Roma - sezione per il riesame in accoglimento dell'appello del P.M. avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari reiettiva (per il difetto di esigenze cautelari in ragione del tempo trascorso dai fatti, risalenti al 2019) della richiesta di misura coercitiva nei confronti di Francesco Fabiano (e di altri), ha applicato la richiesta misura coercitiva nei confronti dello stesso, indagato per il delitto di partecipazione a un'associazione dedita al traffico di stupefacenti di cui all'art. 74, commi 1-2-3, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 1) e per plurimi reati fine di cessione di stupefacenti di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. cit. (capi 69-79-80-83).

Regesto Legislator

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art. 74 d.P.R. 309/90; Sentenza — n. 43546/2023 — snpen · Corte di Cassazione: A Fabiano sono poi contestati taluni episodi di reati-fine di cessione a vari assuntori di alcune dosi di cocaina. Il Tribunale narrava diffusamente le vicende concernenti l'esistenza e le modalità operative dell'associazione, dei suoi capi e partecipi, sulla base degli esiti investigativi risultanti da captazioni telefoniche e ambientali, dall'analisi delle immagini estrapolate dagli impianti di videosorveglianza, dai servizi di osservazione e controllo a distanza, dalle attività di perquisizione, sequestro e arresto, compendiati nelle ricche ed esaurienti informative di polizia giudiziaria, che consentivano di ricostruire il complesso quadro indiziario sopra descritto.

Parole chiave

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traffico aggravato di cocaina reati qualificati contro gli stupefacenti pericolo di traffico di stupefacenti crimine organizzato traffico di influenze illecite appartenenza a una banda

Disposizioni normative citate

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art. 74 d.P.R. 309/90
Al capo 1) è contestato il delitto di cui all'art. 74 d.P.R.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Fabiano Francesco, nato a Ciampino il 24/01/1976 avverso l'ordinanza del 26/05/2023 del Tribunale di Roma, sezione per il riesame visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Silvia Giorgi; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell'indagato, Avv. Cristina Gotti Porcinari, che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Roma - sezione per il riesame in accoglimento dell'appello del P.M. avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari reiettiva (per il difetto di esigenze cautelari in ragione del tempo trascorso dai fatti, risalenti al 2019) della richiesta di misura coercitiva nei confronti di Francesco Fabiano (e di altri), ha applicato la richiesta misura coercitiva nei confronti dello stesso, indagato per il delitto di partecipazione a un'associazione dedita al traffico di stupefacenti di cui all'art. 74, commi 1-2-3, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 1) e per plurimi reati fine di cessione di stupefacenti di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. cit. (capi 69-79-80-83).

Al capo 1) è contestato il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 nei confronti di numerosi indagati, con attribuzione dei singoli ruoli da essi rivestiti all'interno di una stabile struttura organizzativa, finalizzata all'acquisto, trasporto, detenzione e cessione di cocaina nella piazza di spaccio della località Quarticciolo di Roma e diretta da Antonio Massimiliano De Vito e da suo figlio Kristial Roberto De Vito, con la partecipazione - fra gli altri - di Fabiano, incaricato della cessione a terzi assuntori di cocaina secondo turni prestabiliti, occultandola sulla propria persona o in luoghi prestabiliti ed effettuando il rendiconto dei proventi dello spaccio a Antonio De Vito.

A Fabiano sono poi contestati taluni episodi di reati-fine di cessione a vari assuntori di alcune dosi di cocaina. Il Tribunale narrava diffusamente le vicende concernenti l'esistenza e le modalità operative dell'associazione, dei suoi capi e partecipi, sulla base degli esiti investigativi risultanti da captazioni telefoniche e ambientali, dall'analisi delle immagini estrapolate dagli impianti di videosorveglianza, dai servizi di osservazione e controllo a distanza, dalle attività di perquisizione, sequestro e arresto, compendiati nelle ricche ed esaurienti informative di polizia giudiziaria, che consentivano di ricostruire il complesso quadro indiziario sopra descritto.

Circa la specifica posizione di Fabiano, il Tribunale ne evidenziava, alla stregua della consistenza probatoria degli acquisiti elementi investigativi, il ruolo, insieme ad altri, di "venditore su strada, intercambiabile con le vedette", "fedele spacciatore su strada" della droga sulla base di turni prestabiliti. Quanto alle esigenze cautelari, la presunzione di sussistenza del pericolo di recidivanza e di esclusiva adeguatezza della misura custodiale in carcere non era superata dall'eventuale stato detentivo dell'indagato, né dal mero decorso di un lasso temporale, in ragione delle concrete manifestazioni di partecipazione al sodalizio criminoso.

Lo stabile e professionale inserimento di Fabiano nel circuito criminale del traffico di stupefacenti - cocaina - era infatti comprovato dalla pluralità e sistematicità delle cessioni di droga effettuate sia di giorno che di notte, nonché dalla reiterazione di tale illecita attività anche in epoca successiva alle presenti indagini di polizia giudiziaria.2. Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione il difensore dell'indagato denunziando il vizio di violazione di legge e di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in merito sia alla ritenuta intraneità dello stesso nella struttura organizzativa dell'associazione criminale (primo motivo), sia alla affermata sussistenza e attualità delle esigenze cautelari (secondo motivo), tenuto conto del ruolo "estemporaneo" e "marginale" rivestito dallo stesso e del tempo trascorso dai fatti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è fondato.

2. Con riguardo alla denunziata illogicità e contraddittorietà del giudizio di gravità del compendio indiziario in ordine al delitto di partecipazione associativa ascritto all'indagato (capo 1), ritiene la Corte che il percorso argomentativo espresso nel provvedimento del Tribunale del riesame non risulti immune da censure. Il Tribunale, nel contesto di un'ampia e diffusa motivazione di ben 70 pagine, dopo avere descritto diffusamente la struttura e le dinamiche dell'organizzazione dedita al traffico di stupefacenti nella piazza della località Quarticciolo di Roma — di cui non è controversa l'esistenza — sulla base degli esiti di intercettazioni telefoniche e ambientali, dell'analisi delle immagini estrapolate dagli impianti di videosorveglianza, dei servizi di osservazione e controllo a distanza, delle operazioni di perquisizione, sequestro e arresto, si è invero limitato a delineare in poche battute e in termini apodittici (p.

66) il ruolo svolto da Fabiano. Questi viene definito "venditore su strada, intercambiabile con le vedette" o "fedele spacciatore su strada", richiamandosi esclusivamente i dati circostanziali desumibili dai singoli episodi di piccolo spaccio contestati nei capi 69-79-80- 83, senza che vengano peraltro evidenziate eventuali, ulteriori e obiettive risultanze investigative, evocative di condotte concrete dell'indagato da cui poterne desumere l'effettivo contributo causalmente rilevante per il funzionamento e l'operatività del sodalizio criminoso dedito al traffico di cocaina.

3. Orbene, attesa la carenza di una congrua e logica motivazione del giudice del merito cautelare in ordine alla qualificata probabilità di colpevolezza dell'indagato per il delitto associativo oggetto di contestazione provvisoria (capo 1), l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo giudizio, restando assorbito il secondo motivo di ricorso attinente alle esigenze cautelari. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente ai sensi dell