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Ordinanza — n. 43544/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43544/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43544/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Xhihani Marjus, nato in Albania il 27.06.1989 avverso la sentenza emessa il 5/5/2023 dal G.u.p. del Tribunale di Ravenna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal nsigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca - come nel caso in esame - la mancata verifica dell:insussistenza di cause.di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 448 cod. proc. pen, art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 43544/2023 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Ravenna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal nsigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca - come nel caso in esame - la mancata verifica dell:insussistenza di cause.di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez.

Parole chiave

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motivi di cassazione condono delle spese procedurali motivazione inadeguata delle censure costituzionali ammende per infrazione procedurale cognizione del ricorso per cassazione impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca - come nel caso in esame - la mancata verifica dell:insussistenza di cause.di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 448 cod. proc. pen
278337 -01); rilevato che il comma 2- bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la L.
art. 444 cod. proc. pen
103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, infatti, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Xhihani Marjus, nato in Albania il 27.06.1989 avverso la sentenza emessa il 5/5/2023 dal G.u.p. del Tribunale di Ravenna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal nsigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca - come nel caso in esame - la mancata verifica dell:insussistenza di cause.di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez.

F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01; Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, Pierri, Rv. 278337 -01); rilevato che il comma 2- bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, infatti, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti:

a) all'espressione della volontà dell'imputato;

b) al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza;

c) all'erronea qualificazione giuridica del fatto;

d) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci