Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 43543/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43543/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43543/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Sebastianelli Giovanni, nato a Roma il 7/6/1966 avverso la sentenza emessa il 22/04/2023 dal Tribunale di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal dì sigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata: in tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca — come nel caso in esame - la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 129 cod. proc. pen, art. 448 cod. proc. pen, art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 43543/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 129 cod. proc. pen. (Sez.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali assenza di caso di rigore difetto di motivazione cognizione del ricorso per cassazione inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 129 cod. proc. pen
art. 448 cod. proc. pen
278337 -01); considerato che il comma 2- bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la L.
art. 444 cod. proc. pen
103, in vigore da1.3 agosto dello stesso anno, prevede, infatti, che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Sebastianelli Giovanni, nato a Roma il 7/6/1966 avverso la sentenza emessa il 22/04/2023 dal Tribunale di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal dì sigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata: in tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca — come nel caso in esame - la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez.

F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01; Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, Pierri, Rv. 278337 -01); considerato che il comma 2- bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore da1.3 agosto dello stesso anno, prevede, infatti, che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti:

a) all'espressione della volontà dell'imputato;

b) al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza;

c) all'erronea qualificazione giuridica del fatto;

d) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presid