Ordinanza — n. 43543/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Sebastianelli Giovanni, nato a Roma il 7/6/1966 avverso la sentenza emessa il 22/04/2023 dal Tribunale di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal dì sigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata: in tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca — come nel caso in esame - la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen, art. 448 cod. proc. pen, art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 43543/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 129 cod. proc. pen. (Sez.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Sebastianelli Giovanni, nato a Roma il 7/6/1966 avverso la sentenza emessa il 22/04/2023 dal Tribunale di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal dì sigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata: in tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca — come nel caso in esame - la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez.
F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01; Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, Pierri, Rv. 278337 -01); considerato che il comma 2- bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore da1.3 agosto dello stesso anno, prevede, infatti, che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti:
a) all'espressione della volontà dell'imputato;
b) al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza;
c) all'erronea qualificazione giuridica del fatto;
d) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presid