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Ordinanza — n. 43542/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against sentencing sentence dismissed as inadmissible for non-allowed plea bargain reasons.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43542/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Bouthouri Aymen inadmissible de plano. The appellant challenged a sentencing sentence issued under plea bargain procedures, arguing for a review of specific legal grounds. The court ruled that such appeals are strictly limited to four statutory categories, excluding the appellant's proposed grounds regarding the non-existence of acquittal causes.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 444, cod. proc. pen.: A cassation appeal against a sentencing sentence in plea bargain proceedings is admissible only for reasons concerning the defendant's will, lack of correlation between request and sentence, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty.

Parole chiave

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plea bargain sentencing cassation appeal admissibility non-allowed grounds de plano inadmissibility procedural law Italy domanda d'asilo di cittadino etiope diritto di ottenere una decisione impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
278337 -01); considerato che il comma 2- bis dell'art. 448 cod.
Art. 444, cod. proc. pen.
103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede, infatti, che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 129 cod. proc. pen
art. 448 cod. proc. pen
278337 -01); considerato che il comma 2- bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la L.
art. 444 cod. proc. pen
103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede, infatti, che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui
Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, Pierri
279761 — 01; Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, Pierri, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Bouthouri Aymen, nato in Tunisia il 31/12/1996 avverso la sentenza emessa il 5/5/2023 dal Tribunale di Padova; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dalgnsigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata: in tema di patteggiannento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca - esame - la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez.

F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 — 01; Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, Pierri, Rv. 278337 -01); considerato che il comma 2- bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede, infatti, che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti:

a) all'espressione della volontà dell'imputato;

b) al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza;

c) all'erronea qualificazione giuridica del fatto;

d) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presid