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Ordinanza — n. 43541/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43541/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43541/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Samih Mohammed, nato in Marocco il 28/07/2000 avverso la sentenza emessa il 2/05/2023 dal Tribunale di Lecco; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal nsigliere Giuseppina A. R. Pacilli OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca - come nel caso in esame - il vizio di motivazione, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337 - 01), tra cui non è compreso il vizio di motivazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 43541/2023 — snpen · Corte di Cassazione: R. Pacilli OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca - come nel caso in esame - il vizio di motivazione, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337 - 01), tra cui non è compreso il vizio di motivazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione difetto di motivazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi che possono invocarsi motivi validi motivi
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Samih Mohammed, nato in Marocco il 28/07/2000 avverso la sentenza emessa il 2/05/2023 dal Tribunale di Lecco; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal nsigliere Giuseppina A. R. Pacilli OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca - come nel caso in esame - il vizio di motivazione, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337 - 01), tra cui non è compreso il vizio di motivazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente