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Sentenza — n. 43326/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 43326/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 43326/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: El Boukri Mohamed, nato in Marocco il 05/05/1985 avverso la sentenza del 02/02/2023 del Tribunale di Busto Arsizio visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Costantini, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRMO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, El Boukri Mohamed impugna la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio ex art. 444 cod. proc. pen., con cui gli è stata applicata la pena di anni tre di reclusione ed euro 16.000 di multa per il delitto di cui agli artt. 81, 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 309/90, dal 2019 al settembre 2021.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Sentenza — n. 43326/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché la proposta censura esula da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale altri reati multa disciplinare all'avvocato errore nella commisurazione della pena commisurazione della pena per traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con ricorso affidato al difensore di fiducia, El Boukri Mohamed impugna la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio ex art. 444 cod. proc. pen., con cui gli è stata applicata la pena di anni tre di reclusione ed euro 16.000 di multa per il delitto di cui agli artt.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: El Boukri Mohamed, nato in Marocco il 05/05/1985 avverso la sentenza del 02/02/2023 del Tribunale di Busto Arsizio visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Costantini, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRMO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, El Boukri Mohamed impugna la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio ex art. 444 cod. proc. pen., con cui gli è stata applicata la pena di anni tre di reclusione ed euro 16.000 di multa per il delitto di cui agli artt. 81, 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 309/90, dal 2019 al settembre 2021.

2. Il ricorrente deduce omessa riqualificazione dei fatti contestati nella ipotesi liev;tdi cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché la proposta censura esula da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr.

Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). La contestazione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto operata dal ricorrente, invero, risulta inconsistente e si risolve in una formula vuota di contenuti nella parte in cui rappresenta l'adesione al precedente accordo data dal P.M.; si deve ribadire che l'erronea qualificazione giuridica può essere fatta valere con il ricorso per cassazione solo quando risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto alla contestata aggravante (Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865) o risulti frutto di un errore manifesto (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta, Rv. 264153), mentre non è consentito, alla luce della modifica normativa, contestare, senza giustificarla, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, ritenuta nella sentenza di patteggiamento, della quale, in sostanza, si denunciano inammissibili vizi di motivazione (Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle