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Sentenza — n. 43312/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to withdrawal, ordering fines and costs for the appellant.

Numero d'incarto Sentenza — n. 43312/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The appellant withdrew his cassation appeal against a second-instance conviction for tax evasion, rendering the proceeding inadmissible under Article 591 of the Code of Criminal Procedure. Although the defense initially argued procedural nullities regarding notification, the withdrawal was formally recorded without specified reasons. Consequently, the court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a monetary fine.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The withdrawal of an appeal renders it inadmissible, triggering the payment of procedural costs and a fine regardless of the reason for withdrawal.

Parole chiave

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withdrawal of appeal inadmissibility procedural costs monetary fine tax evasion Cassation procedure Cassa delle ammende rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.
A norma dell'art. 591, comma 1, lett.
Art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso, ancorché per rinuncia all'impugnazione, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
La declaratoria di inammissibilità del ricorso, ancorché per rinuncia all'impugnazione, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Rv. 267373
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da El Aaloutti Abdeltif, nato in Marocco il 15/12/1982 (CUI-02RJUNZ) avverso la sentenza del 16/01/2023 della Corte di appello di Firenze; visti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza e la trasmissione degli atti alla Corte di appello per il giudizio; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. Dario Fiorentino, che ha chiesto l'accoglimento dell'impugnazione.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Abdeltif El Aaloutti, attraverso il proprio difensore, chiede alla Corte di cassazione di dichiarare la nullità della sentenza della Corte di appello di Firenze del 16 gennaio scorso, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990. Egli deduce di non aver avuto notizia del processo d'appello, celebratosi secondo il rito c.d. "cartolare", in quanto la polizia giudiziaria, incaricata di notificargli il relativo decreto di citazione, non vi avrebbe provveduto.

2. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'annullamento senza rinvio della sentenza e la trasmissione degli atti alla Corte di appello per il giudizio.

3. Ha depositato conclusioni scritte il difensore ricorrente, insistendo per l'accoglimento dell'impugnazione.

4. Successivamente, con atto scritto e trasmesso a mezzo pec alla cancelleria della Corte di cassazione il 26 settembre scorso, il difensore del ricorrente, munito di procura speciale, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, senza indicare le ragioni di tale determinazione.

5. A norma dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la rinuncia all'impugnazione determina l'inammissibilità di quest'ultima.

6. La declaratoria di inammissibilità del ricorso, ancorché per rinuncia all'impugnazione, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di dette statuizioni accessorie, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità, né vi sono elementi da cui desumere che la rinuncia sia stata determinata da sopravvenuta carenza d'interesse per causa non imputabile al ricorrente (così, tra molte: Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Rv. 267373).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 s