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Ordinanza — n. 42601/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42601/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42601/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con atto del suo difensore, la cittadina polacca Anna Sikorska impugna l'ordinanza di convalida dell'arresto e di applicazione della custodia cautelare in carcere, disposte nei suoi confronti dal consigliere delegato del presidente della Corte di appello di Genova, a norma dell'art. 9, legge n. 69 del 2005, in relazione al mandato di arresto europeo emesso a suo carico dalla Corte regionale di Varsavia, per l'esecuzione della condanna inflittale dalla medesima autorità giudiziaria estera, con sentenza del 22 dicembre 2017, per i delitti di truffa in danno di istituti di credito.

Regesto Legislator

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art. 719 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 42601/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 9, legge n. 69 del 2005, in relazione al mandato di arresto europeo emesso a suo carico dalla Corte regionale di Varsavia, per l'esecuzione della condanna inflittale dalla medesima autorità giudiziaria estera, con sentenza del 22 dicembre 2017, per i delitti di truffa in danno di istituti di credito.

Parole chiave

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perseguimento penale per truffa ritardo ingiustificato dell'azione penale licenziamento immediato per truffa truffa all'assistenza sociale frode nel pignoramento frode alla legge sugli stranieri

Disposizioni normative citate

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art. 719 cod. proc. pen
69 del 2005 all'art. 719 cod. proc. pen., anche in ordine all'impugnazione dei provvedimenti coercitivi personali emessi per l'esecuzione del provvedimento dello Stato estero richiedente la consegna (tra moltissime altre, Sez.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Sirorska Anna Agnieszka, nata a Zgíerz (Polonia) il 22/11/1980 avverso le ordinanze emesse il 13 agosto 2023 dalla Corte di appello di Genova; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con atto del suo difensore, la cittadina polacca Anna Sikorska impugna l'ordinanza di convalida dell'arresto e di applicazione della custodia cautelare in carcere, disposte nei suoi confronti dal consigliere delegato del presidente della Corte di appello di Genova, a norma dell'art. 9, legge n. 69 del 2005, in relazione al mandato di arresto europeo emesso a suo carico dalla Corte regionale di Varsavia, per l'esecuzione della condanna inflittale dalla medesima autorità giudiziaria estera, con sentenza del 22 dicembre 2017, per i delitti di truffa in danno di istituti di credito.

2. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, perché intempestivo ed aspecifico.

3. In tema di mandato di arresto europeo, il ricorso per cassazione deve essere presentato entro il termine di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento applicativo della misura cautelare, a norma dell'art. 311, cod. proc. pen., disposizione applicabile, per effetto del rinvio recettizio operato dall'art. 9, comma settimo, della legge n. 69 del 2005 all'art. 719 cod. proc. pen., anche in ordine all'impugnazione dei provvedimenti coercitivi personali emessi per l'esecuzione del provvedimento dello Stato estero richiedente la consegna (tra moltissime altre, Sez. 6, n. 48126 del 29/11/2013, Gurchiani, Rv. 258172). Nello specifico, invece, il provvedimento è stato adottato e pubblicato mediante lettura e traduzione in udienza, alla presenza dell'interessato e del suo difensore, il 13 agosto 2023, mentre l'impugnazione è stata proposta il successivo giorno 30, e quindi diciassette giorni dopo.

4. Inoltre, l'impugnazione è del tutto aspecifica, in quanto, pur dichiarando il ricorrente di voler impugnare anche le ordinanze camerali, rivolge le sue doglianze esclusivamente verso la sentenza, successivamente emessa, che ne ha disposto la consegna all'autorità estera.

5. All'inammissibilità del ricorso consegue obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna della proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta carenza di diligenza, va fissata in tremila euro. lì

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, il