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Ordinanza — n. 42599/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal because judge cannot substitute detention with fines without explicit party request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42599/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the trial judge failed to apply a substitute penalty that was not part of the original plea agreement. The court ruled that in plea-based sentencing, judges cannot unilaterally replace detention with alternative sanctions absent an explicit request from the parties, as this would violate the principle of requesting parties' autonomy.

Regesto Legislator

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Art. 160 c.p.; Art. 161 c.p.: In plea-based sentencing proceedings, the judge cannot substitute custodial sentences with alternative sanctions ex officio without an explicit request from the parties.

Parole chiave

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substitute penalty application plea agreement sentencing ex officio judicial power party autonomy principle Cassazione inadmissibility sanzione sostitutiva sostituzione nell'obbligazione sostituzione dei motivi

Disposizioni normative citate

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Art. 160 c.p.
Art. 161 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 15079 del 18/03/2011
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Di Domenico Francesco, nato a Torremaggiore il 20/11/1993 avverso la sentenza del 23/05/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lamezia Terme visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi; OSSERVA Rilevato che il ricorrente si duole della omessa applicazione della sanzione sostitutiva che non rientrava nell'oggetto dell'accordo sulla pena. Ritenuto che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice non può sostituire di ufficio la pena detentiva con le sanzioni sostitutive, in assenza di una esplicita richiesta delle parti, poiché altrimenti la decisione del giudice sarebbe difforme dalla richiesta (Sez. 5, n. 15079 del 18/03/2011, Rv. 250172);

Che, pertanto, il ricorso è proposto per ragioni non ammesse dall'ordinamento; che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il