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Sentenza — n. 42598/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against detention orders for mafia-related crimes, upholding the trial court's reasoning.

Numero d'incarto Sentenza — n. 42598/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione rejected appeals filed by three defendants challenging their pre-trial detention orders. The trial court had justified the custody based on the defendants' alleged membership in the 'Ndrangheta, possession of weapons, and prior criminal records. The appellate court affirmed these findings, rejecting arguments regarding the weight of acquittals and the 'silent time' defense.

Regesto Legislator

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Art. 629 cod. pen.; Art. 628 cod. pen.: The court holds that acquittals on specific charges do not negate the overall mafia nature of the prosecution's case if the conduct remains inherently linked to organized crime structures.

Parole chiave

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pre-trial detention mafia aggravating circumstance organized crime association cautionary presumption criminal record evaluation precedenti penali rilevanti carcerazione preventiva ingiustificata gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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Art. 629 cod. pen.
Con il primo motivo violazione di legge penale e vizi della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria in ordine al delitto di cui all'art. 629 cod. pen. e all'aggravante mafiosa.
Art. 628 cod. pen.
Il Tribunale, pur rilevando la assenza di elementi in ordine ai dialoghi dei ricorrenti con la parte offesa e giungendo all'esclusione della aggravante di cui all'art. 628, comma 3 n.
Art. 416-bis cod. pen.
-) e, per il Buondonno, al reato di cui al capo 1 (art. 416-bis cod. pen. per partecipazione alla 'ndrangheta, locale di Ivrea e zone limitrofe), 2 (artt.640, commi 1 e 2, n.
Art. 640 cod. pen.
Art. 648 cod. pen.
Art. 644 cod. pen.
Art. 110 cod. pen.
Art. 112 cod. pen.
Art. 61 n. 7 cod. pen.
Art. 629, comma 2 in relazione all'art. 628 comma 3 n.3 cod. pen.
152/91 - esclusa l'aggravante di cui all'art. 629, comma 2 in relazione all'art. 628 comma 3 n.3 cod. pen. -) e, per il Buondonno, al reato di cui al capo 1 (art.
Art. 628, comma 3 n.1 cod. pen.
Il Tribunale, pur rilevando la assenza di elementi in ordine ai dialoghi dei ricorrenti con la parte offesa e giungendo all'esclusione della aggravante di cui all'art. 628, comma 3 n.
Art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Devono essere disposti gli adempimenti di Cancelleria di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 6683 del 12/01/2023, Bloise, Rv. 284392
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Belfiore Francesco, nato a Torino il 28/06/1973 Belfiore Giuseppe, nato a Gioiosa Jonica il 07/10/1956 Buondonno Aniello Maurizio, nato a Ivrea il 13/04/1968 avverso la ordinanza del 11/05/2023 del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi di Giuseppe Belfiore e Francesco Belfiore e dichiararsi l'inammissibilità del ricorso di Aniello Maurizio Buondonno; udito il difensore di Francesco Belfiore e Giuseppe Belfiore, avv. Marco Ferrero, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Torino ha confermato l'ordinanza cautelare emessa in data 28 marzo 2023 dall Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale nei confronti di Francesco Belfiore, Giuseppe Belfiore e Aniello Maurizio Buondonno con la quale ai predetti è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere in relazione, quanto ai Belfiore, al reato di cui al capo 9 (artt.81 cpv., 110, 629, comma 2 in relazione all'art. 628, comma 3 n.1, cod. pen., 7 d. I. 152/91 - esclusa l'aggravante di cui all'art. 629, comma 2 in relazione all'art. 628 comma 3 n.3 cod. pen. -) e, per il Buondonno, al reato di cui al capo 1 (art. 416-bis cod. pen. per partecipazione alla 'ndrangheta, locale di Ivrea e zone limitrofe), 2 (artt.640, commi 1 e 2, n. 2-bis,61 n. 7, 110 cod. pen., 7 d. I. 152/91), 5 ( artt. 110, 648 cod. pen.), 8 ( artt. 640, 61 n. 7, 110 cod. pen., 7 d. I. 152/91) e 10 (artt. 110, 112 n.1, 644, comma 1 e 5 n.3 e 4, cod. pen., 7 d. I. 152/91).

2. Avverso la ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori dei predetti indagati.

3. Con atto per avv. Marco Ferrero, nell'interesse di Giuseppe Belfiore e Francesco Belfiore, si deduce: 3.1. Con il primo motivo violazione di legge penale e vizi della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria in ordine al delitto di cui all'art. 629 cod. pen. e all'aggravante mafiosa. Il Tribunale, pur rilevando la assenza di elementi in ordine ai dialoghi dei ricorrenti con la parte offesa e giungendo all'esclusione della aggravante di cui all'art. 628, comma 3 n. 1, cod. pen., a seguito della produzione delle sentenza di assoluzione nei confronti di Giuseppe Belfiore dal reato dì cui all'art. 416-bis cod. pen., non ne ha tratto le logiche conseguenze sulla tenuta complessiva del disegno accusatorio, incentrato sulla appartenenza mafiosa dei ricorrenti, producendo ragionamenti meramente ipotetici a sostegno della ritenuta gravità indiziaria ritenendo la condotta dei ricorrenti riconducibile solo secondo una ottica mafiosa.

A tal riguardo illogica è la stessa considerazione delle assoluzioni di Giuseppe Belfiore valorizzate ai fini della sussistenza della aggravante mafiosa. Ancora, fantasiosa è l'interpretazione di alcune espressioni captate ("sono venuti i Belf") in chiave di consapevolezza da parte di chi le aveva pronunciate della caratura criminale dei ricorrenti, senza alcuna manifestazione esterna della pretesa mafiosità, peraltro neanche rinvenibile nelle dichiarazioni dell'unico indagato sentito (Vavalà) che si è limitato a indicare i Belfiore "all'apice della malavita", cosa differente dall'essere mafioso o comportarsi come tale. 3.2.

Con il secondo motivo violazione di legge penale e vizio della motivazione in relazione al pericolo concreto di reiterazione criminosa anche tenuto conto del tempo trascorso dal commesso reato. Il Tribunale confonde il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen con l'aggravante mafiosa e fa rivivere il pericolo cautelare rispetto ad un reato commesso in un ristretto arco temporale e a distanza di sette anni dall'applicazione della misura. Quanto a Giuseppe Belfiore, i suoi precedenti più gravi si arrestano al 1976, residuando la condanna nel processo "Aemilia" per un reato di ricettazione commesso nel 2012 aggravato per aver agevolato una altrui consorteria, né sono considerate le detenzioni, cautelari e definitive, nel frattempo sofferte del ricorrente.

Ancor più evidente è il vizio denunciato in relazione a Francesco Belfiore che ha un solo precedente lontano nel tempo, di cui è stata dichiarata l'estinzione. La circostanza del rinvenimento di armi dopo l'esecuzione dela misura non può ascriversi alle valutazioni del primo Giudice. 3.3. Con il terzo motivo violazione di legge penale e vizio della motivazione in relazione alla posizione di Giuseppe Belfiore con riferimento alll'art. 297 cod. proc. pen. in ragione della connessione del procedimento di cui si tratta con quello pendente dinanzi alla Procura della Repubblica di Livorno nell'ambito della quale è stata emessa l'ordinanza in data 28/5/2018 riguardante i medesimi protagonisti ed il medesimo periodo temporale, ovvero Giovanni Cappelli, Alpi Ciaranti, Vitantonio Danese e Giuseppe Belfiore indicati nell'inchiesta livornese quali associati ai sensi dell'art. 416 cod. pen. e coinvolti nei singoli delitti-fine, essendo la condotta di cui alla presente vicenda estorsiva prodromica rispetto alle vicende livornesi e gli elementi probatori posti a base della ordinanza di cui si discute già noti al momento dell' emissione della ordinanza del 2018.

Non può essere considerato valido il rilievo secondo il quale i fatti non potevano esser noti in quanto non era stata depositata la relazione conclusiva della P.g. resa a distanza di quattro anni dai fatti.

4. Con atto per avv. Enrico Scolari nell'interesse di Agnello Maurizio Buondonno si deduce con unico motivo violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla ritenuta attualità delle esigenze cautelari, dovendosi tener conto che si tratta di fatti consumati entro il 2016. Per superare le spinose questioni sul "tempo silente" il Tribunale valorizza uno scambio di messaggio del 17/4/2023 tra il ricorrente ed il coindagato Piero Speranza che indurrebbe il riferimento alla commissione di una truffa. Tuttavia tale riferimento non pare concludente nel senso voluto dal Tribunale essendo lo Speranza solo un concorrente esterno alla associazione mafiosa.5. E' pervenuta memoria del procuratore generale a sostegno della richiesta di rigetto dei ricorsi di Giuseppe Belfiore e Francesco Belfiore e dell'inammissibilità di quello di Buondonno.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi nell'interesse di Giuseppe Belfiore e Francesco Belfiore sono complessivamente infondati e devono essere respinti.

2. Il primo motivo sulla gravità indiziaria del reato e sull'aggravante mafiosa è genericamente proposto per ragioni in fatto. 2.1. La ordinanza impugnata ha premesso la valorizzazione degli accertamenti sulla famiglia Belfiore, espressione di potere 'ndranghetistico in Piemonte negli anni 80/90, e del contesto ambientale mafioso della zona del canavese in cui si sono verificati i fatti (v. pg. 36 e ss.) riguardanti l'estorsione di una somma prima di 10mila franchi svizzeri, poi di mille euro e, ancora, di una somma imprecisata ai danni di Piero Speranza a seguito di una truffa da questi commessa ed in relazione alla quale era pretesa la restituzione del denaro sottratto alle persone offese.

Questo risulta noto ai Belfiore, che ne conoscono le dinamiche, ancorchè estranei alla associazione capeggiata da Alvaro. Ha poi considerato - sulla base delle indicate captazioni - che lo Speranza ben sapesse delle dinamiche mafiose sul territorio e chi fossero i Belfiore - conoscendo anche le vicende giudiziarie di Giuseppe Belfiore. Ha quindi ravvisato la sussistenza della minaccia mafiosa considerando che la richiesta fatta dai ricorrenti allo Speranza di consegnare il profitto di una truffa da lui commessa in favore delle parti offese che a loro si erano rivolte per protezione, doveva necessariamente leggersi in un'ottica mafiosa.

Tanto - secondo il Tribunale - si cilesumeva anche dalla proposta del Vavalà allo Speranza di coinvolgere gli ambienti mafiosi per risolvere il problema intermediando con i Belfiore: questi erano individuati prima in Domenico Alvaro e poi in Domenico Giorgi (v. pg. 40 dell'ordinanza). E al primo incontro con i due ricorrenti del 11.7.2016 partecipavano Alvaro e Mammoliti ed il primo assicurava lo Speranza che se lui non era "amico di Peppe...finiva male". Successivo è l'intervento del Giorgi che incontra Vavalà e Speranza il 9.9.2016 rimanendo quest'ultimo ammirato del Giorgi e della potenza mafiosa della sua famiglia (v. prog. 19173 del 10.9.2016).

A tal riguardo sono valorizzate le dichiarazioni del Vavalà in relazione alla richiesta di somme allo Speranza da parte dei ricorrenti e del fatto che non li aveva denunciati perché all'apice della malavita e, ancora, le reazioni dei ricorrenti alla sollecitazione avanzata, tramite ambasciata, di rinviare la consegna; infine, l'avvenuta consegna di 10mila franchi ai Belfiore e le ulteriori pressioni dei Belfiore sullo Speranza con la conseguenti ulteriori dazioni di denaro. Quanto alla aggravante mafiosa è stato escluso che il dialogo intessuto dalla parte offesa ne contrastasse la sussistenza. 2.2.

Ritiene questo Collegio che la motivazione offerta dal Tribunale in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria si sottrae alle censure mosse, non potendosi peraltro accedere a quelle che inducono ad una diversa valutazione del compendio indiziario. Del tutto correttamente, invero, il Tribunale ha desunto la natura estorsiva della pretesa azionata nei confronti dello Speranza dalle modalità attraverso le quali le intimazioni nei suoi confronti sono si:ate esercitate per tutelare le parti offese che erano ricorsi alla protezione dei Belfiore.

Del pari incensurabile è il riconoscimento della qualità mafiosa della condotta estorsiva dei ricorrenti in relazione alla quale sono incensurabilmente valorizzate la loro nota provenienza dalla consorteria 'ndranghetistica dei Belfiore e la necessità di una intermediazione mafiosa nei loro confronti ed esclusa l'incidenza del dialogo intessuto dalla vittima secondo il condivisibile orientamento per il quale in tema dì estorsione, la sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso non è esclusa dal fatto che la vittima delle minacce abbia assunto un atteggiamento "dialettico" rispetto alle ingiuste richieste, ciò non determinando il venir meno della portata intimidatoria delle stesse (Sez. 2, n. 6683 del 12/01/2023, Bloise, Rv. 284392).

3. Il secondo motivo in ordine alle esigenze cautelari è infondato. 3.1. La ordinanza considera la presunzione cautelare sussistente in relazione alla ipotesi aggravata e ne valuta il mancato superamento in ragione: - per Francesco Belfiore, del rinvenimento di un arsenale di armi e munizioni in suo possesso nel corso della perquisizione cid 20.4.2023; - per Giuseppe Belfiore, delle condanne a suo carico - da ultimo quella a sei anni di reclusione nel processo "Aemilia" in relazione alla quale il Tribunale annota correttamente la emergenza di contatti del ricorrente con ambienti di assoluto spessore criminale - e le indagini del procedimento livornese in materia di evasione fiscale, espressive di una permanente capacità criminale. 3.2. Ritiene il Collegio che è incensurabile il giudizio espresso sul punto dal Tribunale, non potendosi - peraltro - invocare il cd. tempo silente in costanza degli elementi considerati.

4. Il terzo motivo in relazione a Giuseppe Belfiore è infondato. Il Tribunale ha del tutto correttamente escluso la sussistenza della connessione qualificata tra i reati oggetto della presente vicenda e quelli oggetto del procedimento pendente presso l'A.G. di Livorno in quanto questo procedimento tratta di una associazione a delinquere avente ad oggetto evasioni fiscali' e doganali e, in ogni caso, non può predicarsi la conoscenza dei fatti per cui è procedimento al momento del rinvio a giudizio presso l'A.G. di Livorno in data 29.8.2019, essendo la informativa per detto procedimento depositata il 3.8.2020 a seguito di un approfondimento della indagine "Cerbero".

5. Il ricorso di Buondonno è infondato, lambendo l'inammissibilità, e deve essere respinto in quanto secondo questo Collegio il Tribunale ha correttamente considerato i variegati precedenti a carico ed ha valorizzato il contatto avuto con Speranza in relazione a vicende truffaldine in data 17.4.2023, così ritenendo insuperata la presunzione cautelare e risultando generica la deduzione del "tempo silente" anche rispetto alla pluralità di reati di truffa aggravata ascrittigli.

6. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

7. Devono essere disposti gli adempimenti di Cancelleria di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento