Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally drafted and signed the petition without a qualified lawyer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it was personally drafted and signed by the defendant, Tortorelli Giuseppe, rather than by a qualified lawyer. The lower court had previously rejected a recusal request, and the defendant attempted to challenge this ruling directly. The court ruled that under Article 613 of the Code of Criminal Procedure, such documents must be signed by a registered defense attorney to avoid inadmissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals and new memoranda must be signed by a qualified defense attorney; personal signing by the accused renders the petition inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Tortorelli Giuseppe, nato a Matera il 19/05/1965 avverso l'ordinanza del 08/06/2023 della Corte di appello di Potenza letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere Anna Criscuolo;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Tortorelli Giuseppe ha proposto ricorso avverso l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Potenza ha dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione formulata dall'imputato nei confronti della d.ssa Bia per mancanza dei presupposti; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato; considerato, infatti, che ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, il ricorso proposto, sottoscritto unicamente dall'imputato, che lo ha personalmente redatto, è inammissibile. Va quindi, dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, 13 settembre 2023 Il consigliere e tensore esi