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Ordinanza — n. 42593/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for alleging procedural violation of plea bargain sentencing rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42593/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible de plano because it challenged a plea bargain sentencing decision based on a violation of law regarding exemption grounds. The appellant argued that the court failed to verify the absence of statutory exemption causes under Article 129 of the Criminal Code. The Court ruled that Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure strictly limits appeals to specific statutory violations, rendering this ground inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129 cod.: Appeals against plea bargain sentencing decisions are inadmissible if based on alleged violations of law concerning exemption grounds not expressly listed in the procedural code.

Parole chiave

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plea bargain sentencing cassation inadmissibility procedural violation exemption grounds de plano dismissal

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez.
Art. 129 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337

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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Scicolone Francesco Davide, nato a Gela il 1105.1990 avverso la sentenza del 10/01/2023 emessa dal Tribunale di Gela; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Anna Criscuolo OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti; invero, in tema di patteggiamento è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato ,inammissibile con procedura de plano con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. h11. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2023 Il Consigliere estenso