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Ordinanza — n. 42592/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for alleging procedural violations regarding plea bargain dismissal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42592/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible de plano because it raised grounds not permitted under the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged a plea bargain sentence, arguing violations of law regarding the non-existence of dismissal causes under Article 129. The Court ruled that Article 448 strictly limits appeals to specific statutory violations, excluding arguments about the factual verification of dismissal causes when the lower court explicitly excluded them.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentencing decisions are inadmissible if they allege violations regarding the verification of dismissal causes, as the statute limits review to the specific statutory grounds for legal violation enumerated in Article 448.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible grounds Article 448 limitation dismissal causes verification de plano inadmissibility motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez.
Art. 129, cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Piserchia Antonio, nato a Foggia il 15/05/1981 avverso la sentenza del 09/05/2023 del G.i.p. del Tribunale di Foggia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Anna Criscuolo OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché propone motivi non consentiti; rilevato che in tema di patteggiamento è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge o di motivazione in relazione alla verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337); t rilevato peraltro, che la sentenza impugnata espressamente esclude la sussistenza di cause di proscioglimento in ragione dell'esito della perquisizione e del sequestro nonché delle ammissioni dell'imputato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amménde. Così deciso il 13 settembre 2023 Il Consigliere estebsore , esi