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Ordinanza — n. 42591/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain dismissed as inadmissible for alleging non-existent reasoning defect.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42591/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible de plano because it alleged a non-existent defect in the reasoning of the plea bargain judgment. The appellant argued the judgment lacked proper motivation, but the court noted that under Article 444 of the Code of Criminal Procedure, such judgments are required to be succinctly motivated and are deemed complete if they describe the facts, confirm legal qualification, and verify the proportionality of the agreed sentence. Consequently, the appeal was rejected for proposing impermissible grounds under Article 448, paragraph 2-bis, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 444 c.p.p.: A cassation appeal against a plea bargain judgment is admissible only for specific grounds regarding the expression of will, lack of correlation, legal misqualification, or illegality of the penalty; an appeal alleging a non-existent defect in reasoning is inadmissible because the judgment is presumed complete and properly motivated by law.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible grounds defect in reasoning cassation de plano procedural admissibility motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivo legale d'esclusione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 444 cod. proc. pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 27 Cost.
art. 444 cod. proc. pen
art. 129 cod. proc. pen
art. 27 Cost
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Testo completo

a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Di Silvio Giulia, nata a Frosinone il 30.12.1995 avverso la sentenza del 12/05/2023 emessa dal Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Frosinone; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Anna Criscuolo OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché propone censure non consentite; considerato, infatti, che ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dalla legge n.103/17, l'imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggia mento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, all'evidenza il motivo di ricorso esula dall'ambito di quelli consentiti, in quanto denuncia un insussistente vizio di motivazione della sentenza di patteggiamento, stante la completezza della stessa; ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare idoneamente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della sua qualificazione giuridica, con il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena concordata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost., compiuta nel caso di specie; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2023 Il Consigliere estensore / Il pr