Cassation Court dismisses appeal against aggravated bail measures for violation of residence obligation due to lack of merit review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's decision to aggravate bail measures was not subject to review on the merits. The appellant argued the trial court failed to evaluate the gravity of the violation and ignored defense evidence regarding the location of the fish market. The Court held that assessing the severity of a breach of bail conditions is exclusively the discretion of the trial judge, provided the decision is logically motivated.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 276 cod. proc. pen.; The Court of Cassation cannot review the merits of a judge's decision to aggravate precautionary measures for violation of conditions, as such assessments fall within the exclusive discretion of the trial judge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Cossiga Daniele, nato a Roma il 22/02/1981 avverso l'ordinanza del 13/04/2023 del Tribunale del riesame di Roma letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere Anna Criscuolo; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Andrea Venegoni, che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso; udito il difensore, avv. Angela Porcelli, che ha chiesto raccoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di Cossiga Daniele ha proposto ricorso avverso l'ordinanza in epigrafe con la quale il Tribunale del riesame di Roma ha confermato il provvedimento di aggravamento delle misure congiunte dell'obbligo di dimora nel comune Roma e dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria con la misura degli arresti domiciliari, emesso dal Tribunale di Roma in data 20 febbraio 2023 a seguito del controllo effettuato in Torvajanica il precedente 8 febbraio. Ne chiede l'annullamento per violazione dell'art. 276 cod. proc. pen. per mancata valutazione della gravità della trasgressione e per omessa valutazione della documentazione prodotta dalla difesa, dalla quale risulta che l'imputato è stato fermato mentre si stava recando presso una pescheria di Torvajanica, che il navigatore satellitare indicava situata nel comune di Roma e non di Pomezia, sicché egli non era consapevole di violare la misura impostagli.
Il Tribunale non ha analizzato i dati prodotti dalla difesa e non ha valutato la gravità della trasgressione, non potendo attribuirsi rilievo alla somma di denaro trovata in possesso dell'imputato e alle dichiarazioni rese nell'immediatezza, ma non verbalizzate e, pertanto, inutilizzabili.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché propone censure in fatto, che sollecitano una rivalutazione di merito in base a una diversa ricostruzione della vicenda, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). Le censure, infatti, pur formalmente riferite a vizi deducibili ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dal Tribunale, invece, lineari e correttamente argomentate.
Il ricorrente ripropone la tesi alternativa già sottoposta al giudice del merito e al giudice del procedimento incidentale, respinta da entrambi in base alle risultanze oggettive dell'annotazione di servizio dei CC di Torvajanica, che controllarono l'autovettura condotta dal Cossiga nel comune di Pomezia: oggettività, che la difesa vorrebbe superare prospettando una fallace indicazione del navigatore satellitare, mentre è pacifico che la stessa si riferisce alla provincia e non al comune. E', comunque, del tutto infondata la denunciata mancanza di motivazione sulla gravità della trasgressione e la violazione dei principi in materia di aggravamento delle misure cautelari.
Precisato che presupposto della sostituzione o dell'aggravamento della misura cautelare è la verifica, da parte del giudice, di una condotta di trasgressione che, in tutte le sue connotazioni strutturali e finalistiche, presenti caratteri rivelatori della sopravvenuta inadeguatezza della misura in corso (Sez. 5, n. 489 del 02/07/2014, dep. 2015, Ivanciu, Rv. 262209), il primo comma dell'art. 276 cod. proc. pen. rimette al potere discrezionale del giudice la sostituzione della misura in atto con altra più grave, quale che sia la prescrizione violata, «tenuto conto dell'entità, dei motivi e delle circostanze della violazione».
In detta ipotesi, infatti, non vengono in discussione i presupposti fondamentali per l'applicazione di una misura cautelare ovvero i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari, ma unicamente l'adeguatezza della misura. La ratio della previsione dell'art. 276 cod. proc. pen. è stata, infatti, individuata nel principio di adeguatezza, di cui detta norma costituisce specifica attuazione, diretta a regolare le conseguenze dell'inosservanza delle prescrizioni imposte con la misura cautelare al fine di adattarla alla mutata situazione in presenza di trasgressioni, che, per le loro caratteristiche oggettive e soggettive, siano tali da far ritenere non più sufficiente l'originaria misura a fronteggiare le esigenze cautelari.
2. A tali principi si è attenuto il Tribunale, giustificando congruamente la decisione. Oltre a dare atto dell'oggettività della violazione, ha attribuito rilievo al rinvenimento in possesso dell'imputato della somma in contanti di 700 euro, rilevandone l'inconciliabilità con lo stato di disoccupazione del Cossiga (non modificato da meri contatti di lavoro, attestati da un documento di un solo giorno precedente all'accertamento della violazione). A differenza di quanto osservato nel ricorso, va rilevato che già il Tribunale nel provvedimento di aggravamento aveva rimarcato che la somma era suddivisa in 34 banconote da 20 euro e 2 da 10 e che nell'immediatezza l'imputato non aveva giustificato la presenza nel comune di Ponnezia, limitandosi a sostenere di non sapere di essere sottoposto all'obbligo di dimora nel comune di Roma in palese contrasto con le istanze di revoca della misura ripetutamente presentate (l'ultima, appena il 31 gennaio 2023): elementi valorizzati nell'ordinanza impugnata quali dati indicativi della gravità della trasgressione ed idonei a giustificare l'inasprimento della misura cautelare.
Ribadito che in tema di aggravamento delle misure cautelari per la violazione alle prescrizioni imposte, il giudizio sulla gravità della condotta trasgressiva è riservato al giudice del merito e, ove fornito di adeguata, corretta e logica motivazione, come nel caso in esame, non è sindacabile in sede di legittimità (Sez. 5, n. 36060 del 09/10/2020„ Hajdari, Rv. 280036), va dichiarata l'inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al O pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro.
N 3--
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle jam