Cassation annuls confiscation of cash in minor drug possession case due to lack of direct illicit profit link.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the lower court's decision regarding the confiscation of 2,000 euros found in the defendant's home. The defendant argued the money was not direct profit from the charged offense of minor drug possession but rather funds for future purchases. The court ruled that confiscation requires a direct nexus between the money and the specific crime, which was absent here.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 240 cod. pen.; Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990: Confiscation of funds found on a suspect requires a direct nexus of pertinence to the specific illicit activity charged; funds intended for future purchases or unrelated to the current offense cannot be confiscated as profit.
Parole chiave
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Rejeb Nabil, nato in Tunisia il 01/07/1973 avverso la sentenza del 21/07/2021 del G.i.p. del Tribunale di Forlì letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere Anna Criscuolo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Simone Perelli, che ha concluso per l'annullamento limitatamente alla confisca del denaro e la restituzione all'avente diritto.
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di Rejeb Nabil ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe con la quale il G.i.p. del Tribunale di Forlì ha applicato all'imputato la pena concordata tra le parti in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 90 - detenzione a fini di cessione di hashish e cocaina suddivisa in dosi, occultate sulla persona e rinvenute nell'abitazione-, ordinando contestualmente la confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato. Ne chiede l'annullamento per violazione dell'art. 240 cod. pen. in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 90 relativamente alla confisca della somma di 2 mila euro, rinvenuta nell'abitazione e ritenuta provento dell'attività illecita. Deduce l'illegittimità della confisca disposta, non consentita in relazione all'ipotesi lieve del delitto di detenzione di sostanze stupefacenti, non trattandosi di prodotto o profitto di detto reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è ammissibile (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348) e fondato. Va rammentato che in relazione al reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. può procedersi alla confisca del danaro, trovato in possesso dell'imputato, solo quando ricorrono le condizioni generali previste dall'art. 240 cod. pen. e non ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. (Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016, Ka, Rv. 267900), sicché può procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato soltanto quando sussiste un nesso di pertinenzialità fra il denaro e l'attività illecita di cessione contestata.
Ne deriva che non sono confiscabili le somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di precedenti diverse cessioni di droga e sono destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come "strumento", né quale "prodotto", "profitto" o "prezzo" del reato (Sez. 6, n. 55852 de117/10/2017, Lanza, Rv. 272204). Nel caso di specie, il giudice non ha fatto corretta applicazione di detti principi, in quanto, pur in presenza di un'ipotesi di mera detenzione di sostanze stupefacenti, ha ritenuto sussistente tale collegamento con il reato, qualificando il denaro come pacifico corrispettivo dell'attività illecita- stante il rinvenimento di denaro in contanti e il rapporto tra la somma e l'entità della sostanza in sequestro-, nonostante l'assenza di un rapporto di diretta derivazione della somma dal reato contestato, ma da precedenti cessioni, non oggetto di addebito.
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio limitatamente alla confisca del denaro, di cui va ordinata la restituzione all'avente diritto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro in sequestro di cui ordina la restituzione all'avente diritto. Così deciso, 13 se