Italian Supreme Court dismisses appeal as filed late, exceeding statutory fifteen-day limit for contesting judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it was filed on April 21, 2023, exceeding the fifteen-day deadline required by law. Ciro Laposta challenged a second-instance conviction for evasion and threats to a public official, arguing a lack of reasoning regarding the application of the non-prosecution clause. The court rejected this claim, ruling that the appeal was untimely since the lower court's judgment was delivered with immediate reasoning on the same day as the hearing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 585, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal filed after the statutory period for contesting a judgment with immediate reasoning is inadmissible, regardless of procedural shortcuts or absence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Laposta Ciro, nato a Napoli il 15/04/1985 avverso la sentenza del 21/03/2023 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ricorso depositato il 21 aprile 2023 Ciro Laposta ha chiesto l'annullamento della sentenza del 21 marzo 2023 con la quale la Corte di appello di Napoli ne aveva confermato la condanna alla pena di mesi sei di reclusione, con la diminuente del rito abbreviato, per i reati di evasione (ari:. 385 cod. pen.) e minaccia a pubblico ufficiale (art. 336 cod. pen.) commessi il 11 marzo 2022. Denuncia vizio di motivazione sul diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. tenuto conto dei motivi che avevano determinato l'allontanamento dal domicilio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché proposto oltre il termine per impugnare previsto dalla legge. Il ricorso è stato depositato il 21 aprile 2023, oltre il termine di quindici giorni previsto dall'art. 585, comma 1, cod. proc. pen. per la impugnazione delle sentenze emesse con motivazione contestuale, rispetto alla sentenza impugnata emessa all'udienza del 21 marzo 2023, con motivazione contestuale e immediato deposito, attestati nel verbale del dibattimento in appello. Va, per completezza, precisato che il ricorso in esame sarebbe tardivo anche ove dovesse applicarsi, in presenza di giudizio svoltosi con rito cd. cartolare, l'aumento di giorni quindici per l'impugnazione proposta dall'imputato giudicato in assenza, scadenza verificatasi il 20 aprile, giorno non festivo. 2.Consergue alla pronuncia la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma, indicata in dispositivo, in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così