Cassation appeal dismissed as inadmissible because it concerns a sentencing judgment not covered by Article 448.2-bis of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Musumeci Sebastiano Fabio inadmissible on procedural grounds. The appellant challenged the reasoning of a preliminary investigation judge's sentencing decision, arguing it lacked proper motivation. The court ruled that such appeals fall outside the scope of Article 448, paragraph 2-bis, of the Code of Criminal Procedure, which strictly limits cassation remedies against sentencing judgments. Consequently, the appeal was rejected outright, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against sentencing judgments under this provision are inadmissible if they merely criticize the reasoning of the judgment without addressing substantive legal errors, as the remedy is strictly limited to specific grounds enumerated in the statute.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Musumeci Sebastiano Fabio, nato a Catania il 22/06/1971 avverso la sentenza del 19/05/2023 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché il motivo proposto - con cui si censura la motivazione della sentenza impugnata -, anche a voler tacere della genericità dello stesso, esula da quelli per i quali è ammesso, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/09