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Ordinanza — n. 42149/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42149/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42149/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Patisso Francesco, nato a Manduria il 17/5/1978 avverso la sentenza emessa il 23/5/2023 dal G.u.p. del Tribunale di Brindisi; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivo non deducibile, afferente alla omessa motivazione sul trattamento sanzionatorio e, dunque, a un argomento incompatibile con l'avvenuto concordato sulla pena, che implica il consenso del ricorrente al riguardo; considerato, inoltre, che non si ravvisano profili di illegalità della pena; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 42149/2023 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Brindisi; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivo non deducibile, afferente alla omessa motivazione sul trattamento sanzionatorio e, dunque, a un argomento incompatibile con l'avvenuto concordato sulla pena, che implica il consenso del ricorrente al riguardo; considerato, inoltre, che non si ravvisano profili di illegalità della pena; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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sanzioni pecuniarie remissione della pena pagamento dell'ammenda attenuazione libera della pena esecuzione della pena detentiva sostitutiva sanzione penale
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Patisso Francesco, nato a Manduria il 17/5/1978 avverso la sentenza emessa il 23/5/2023 dal G.u.p. del Tribunale di Brindisi; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivo non deducibile, afferente alla omessa motivazione sul trattamento sanzionatorio e, dunque, a un argomento incompatibile con l'avvenuto concordato sulla pena, che implica il consenso del ricorrente al riguardo; considerato, inoltre, che non si ravvisano profili di illegalità della pena; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 settembre 2023 Il Consigliere