Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging acquittal grounds in a plea bargain judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible de plano because the grounds raised regarding the lack of evaluation for acquittal causes were not permitted under the specific rules for plea bargain judgments. The appellant argued that the lower court failed to assess potential acquittal reasons under Article 129 of the Criminal Procedure Code, while the Court noted that such appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific statutory grounds. Consequently, the Court ruled that the appellant's generic assertion of an error in fact qualification did not meet the required threshold of a manifest error evident from the judgment itself.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444, comma 2-bis, Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against plea bargain judgments are limited to specific grounds, excluding challenges to the evaluation of acquittal causes unless a manifest error is evident from the judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Cananzi Gioacchino, nato a Rosarno il 27/8/1975 avverso la sentenza emessa il 23/5/2023 dal G.u.p. del Tribunale di Reggio Calabria; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, perché i motivi proposti, concernenti la mancata valutazione della sussistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e la qualificazione dei fatti, non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; rilevato che il comma 2- bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, infatti, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti:
a) all'espressione della volontà dell'imputato;
b) al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza;
c) all'erronea qualificazione giuridica del fatto;
d) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate; considerato che, nel caso in esame, la censura sulla mancata valutazione della sussistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. non è, quindi, consentita; rilevato che questa Corte (Sez. 1, n. 15553 del 20/3/2018, Maugeri, Rv. 272619 -01) ha già avuto modo di affermare che il legislatore della novella ha cristallizzato nell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il risultato dell'elaborazione giurisprudenziale del giudice di legittimità, che, prima dell'introduzione della menzionata disposizione, consentiva cli dedurre, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiarnento, l'erronea qualificazione giuridica del fatto ma solo in presenza di un «errore manifesto», ossia di un errore che emerge dalla stessa sentenza impugnata perché espressivo di una palese svista del giudice, escludendosi l'ipotesi in cui il preteso errore sia individuabile per mezzo di una specifica attività di verifica (del tipo di quella dibattimentale) degli atti del procedimento; considerato che un errore di tal fatta non è stato dedotto dal ricorrente, che ha genericamente e in modo assertivo censurato la mancata riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 75, comma 5, d.P.R. n. 309/90 e quale ipotesi tentata; ritenuto, quindi, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. Pol. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 settembre 2023 Il Consigliere