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Ordinanza — n. 42144/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed it, violating Art. 613 c.p.p. regarding proper representation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42144/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Godzsa Emilia inadmissible de plano. The defendant personally submitted the appeal, which violates Article 613, paragraph 1 of the Code of Criminal Procedure as amended by Law 103/2017. Consequently, the court rejected the appeal without examining the merits and ordered the defendant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017: An appeal directly filed by the accused without a lawyer is inadmissible because it fails to establish a valid relationship of representation required for the appeal process.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility personal filing by defendant Code of Criminal Procedure Law 103 2017 amendment de plano rejection procedural costs order legal representation requirement motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Godzsa Emilia, nata in Romania il 17.03.1970 avverso la sentenza del 22/02/2023 emessa dalla Corte d'Appello di Milano; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Di Geronimo OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile, perché direttamente proposto e sottoscritto dall'imputato in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017. Ciò impedisce in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione, anche a voler tacere della genericità dei motivi di ricorso. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/09