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Ordinanza — n. 42143/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed it violating procedural rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42143/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal filed by Francesco Turturro inadmissible de plano. The defendant personally submitted the appeal, directly violating Article 613, paragraph 1 of the Code of Criminal Procedure as amended by Law 103/2017. Consequently, the court rejected the appeal without examining the merits and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017: A criminal appeal cannot be validly instituted if directly filed by the accused in violation of statutory requirements, rendering the appeal inadmissible de plano.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility personal filing by accused Code of Criminal Procedure de plano rejection procedural violation allegazioni insufficientemente motivate motivi di cassazione legittimazione a ricorrere

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Turturro Francesco, nato a Bitonto il 26.11.1981 avverso la sentenza del 04/11/2022 emessa dalla Corte d'Appello di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Di Geronimo OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile, perché direttamente proposto e sottoscritto dall'imputato in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017. Ciò impedisce in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione, anche a voler tacere della genericità dei motivi di ricorso. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/0