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Ordinanza — n. 42141/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible because the defendant personally filed it violating procedural rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42141/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano without examining the merits. The appellant, a defendant, personally submitted the appeal in direct violation of Article 613, paragraph 1 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court rejected the filing and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal must be filed by the public prosecutor or the court; a direct personal filing by the defendant renders the appeal inadmissible de plano.

Parole chiave

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inadmissible appeal personal filing Code of Criminal Procedure de plano dismissal procedural violation allegazioni insufficientemente motivate legittimazione a ricorrere difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen., as modified by Law 103/2017
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da El Gendy AbdelrahMn Hussein Mohamed Ahmed, nato in Egitto il 13.07.2000 avverso la sentenza del 06/02/2023 emessa dalla Corte d'Appello di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Di Geronimo OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile, perché direttamente proposto e sottoscritto dall'imputato in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017. Ciò impedisce in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione, anche a voler tacere della genericità dei motivi di ricorso.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/0