Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding plea bargain sentencing violations of law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeals inadmissible de plano without examining the merits. The applicants challenged a sentencing decision based on alleged violations of law concerning the non-verification of acquittal grounds under Article 129 of the Criminal Code. The Court ruled that Article 448, paragraph 2-bis, of the Code of Criminal Procedure strictly limits appeals against plea bargain sentencing to specific statutory violations, excluding general claims of legal error.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129 cod.: Appeals against plea bargain sentencing are inadmissible for general violations of law, limited strictly to the specific hypotheses enumerated in the statute.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente: ORDINANZA sui ricorsi proposti da Coccia Lucio nato a Frosinone il 12.12.1971 D'Itri Marco nato a Frosinone il 11.11.1964 avverso la sentenza del 29/05/2023 emessa del Tribunale di Frosinone; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ombretta Di Giovine OSSERVA Rilevato che, in tema di patteggiannento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).
Rilevato, dunque, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme