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Ordinanza — n. 41401/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals dismissed for inadmissibility as they failed to cite statutory grounds under Art. 448 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41401/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by two Moroccan nationals inadmissible on procedural grounds. The applicants argued that the lower court erred by failing to consider the personal use of the seized drugs, thereby denying them acquittal. The court ruled that the appeals did not cite any of the specific statutory grounds required for admissibility under Article 448 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against sentences under Art. 444 c.p.p. are admissible only for specific statutory grounds; failure to cite these grounds renders the appeal inadmissible de plano.

Parole chiave

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inadmissible appeal procedural grounds Cassation procedure statutory requirements de plano dismissal imputazione per reati di stupefacenti abuso di sostanze consumo di canapa

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
art. 448 cod. proc. pen
art. 444 cod. proc. pen
103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da Benaouija Abdollah nato in Marocco l'11/03/1997 Farees Abdelileh nato in Marocco il 25/02/2002 avverso la sentenza emessa il 25/01/2023 dal Tribunale di Sondrio; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli OSSERVA Ritenuto che i ricorsi sono inammissibili, essendo stati proposti per motivi non consentiti; considerato che il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti:

a) all'espressione della volontà dell'imputato;

b) al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza;

c) all'erronea qualificazione giuridica del fatto;

d) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate; rilevato che i ricorrenti, nel censurare la mancata considerazione da parte del giudice di merito della destinazione ad uso personale della sostanza stupefacente e, quindi, la mancata assoluzione perché il fatto non sussiste, non hanno dedotto alcuno dei motivi indicati nell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano e che i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il Pres