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Ordinanza — n. 41400/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain judgment dismissed for inadmissible grounds not permitted by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41400/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed for reasons not permitted under Article 448 of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the legal qualification of facts and the assessment of general mitigating circumstances, but the law restricts appeals against plea bargain judgments to specific grounds such as errors in the defendant's will or the penalty itself. The court ruled that the appellant failed to demonstrate a manifest error in the legal qualification within the judgment itself, rendering the appeal procedurally invalid.

Regesto Legislator

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Art. 444, 448 c.p.p.: Appeals against plea bargain judgments are admissible only for specific grounds; generic challenges to legal qualification or mitigating circumstances are excluded unless a manifest error is evident in the judgment.

Parole chiave

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plea bargain judgment cassation appeal admissibility legal qualification error manifest error requirement mitigating circumstances review procedural inadmissibility Code of Criminal Procedure complessità della procedura

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
pen.; considerato che il comma 2-bis dell'art. 448 cod.
Art. 337 cod. pen.
art. 444 cod. proc. pen
art. 448 cod. proc. pen
pen.; considerato che il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la L.
art. 337 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 15553 del 20/3/2018, Maugeri
d) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate; rilevato che questa Corte (Sez. 1, n. 15553 del 20/3/2018, Maugeri, Rv.
Sez. 5, n. 27923 del 22/02/2018, Salvaderi
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Davanzo Philip nato a Bolzano il 23/05/2000 avverso la sentenza emessa il 22/05/2023 dal Gup di Bolzano; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati í motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile, essendo stato proposto per motivi non consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; considerato che il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti:

a) all'espressione della volontà dell'imputato;

b) al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza;

c) all'erronea qualificazione giuridica del fatto;

d) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate; rilevato che questa Corte (Sez. 1, n. 15553 del 20/3/2018, Maugeri, Rv. 272619 -01) ha già avuto modo di affermare che il legislatore della novella ha cristallizzato nell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il risultato dell'elaborazione giurisprudenziale del giudice di legittimità, che, prima dell'introduzione della menzionata disposizione, consentiva di dedurre, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, l'erronea qualificazione giuridica del fatto ma solo in presenza di un «errore manifesto», ossia di un errore che emerge dalla stessa sentenza impugnata perché espressivo di una palese svista del giudice, escludendosi l'ipotesi in cui il preteso errore sia individuabile per mezzo di una specifica attività di verifica (del tipo di quella dibattimentale) degli atti del procedimento; considerato che un errore di tal fatta non è stato invero dedotto dal ricorrente, che ha genericamente e in modo assertivo censurato la qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 337 cod. pen.; rilevato che la doglianza sul mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche non rientra tra i motivi consentiti; precisato che l'inammissibilità originaria del presente ricorso prevale sulla rinuncia all'impugnazione, che, come causa di inammissibilità sopravvenuta, presuppone in ogni caso la valida instaurazione del rapporto processuale a cui si intende rinunciare (Sez. 5, n. 27923 del 22/02/2018, Salvaderi, Rv. 273230 - 01); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 settembre 2023 Il Consigliere es