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Ordinanza — n. 41399/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal plea deal appeal dismissed as inadmissible for contesting sentence type not listed in law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41399/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the appeal inadmissible de plano because the grounds raised did not fall within the specific exceptions for challenging plea deal rulings. The appellant contested the application of a substitute penalty, arguing it was not applied when the agreed sentence was not one of that type. The Court ruled that since the contested sentence type was not among the statutory violations allowing appeal, the appeal was procedurally barred.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against plea deal rulings are limited to the specific statutory violations listed, rendering appeals contesting unlisted sentence types inadmissible.

Parole chiave

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plea deal appeal inadmissible de plano substitute penalty statutory exceptions Cassazione ordinanza sanzione sostitutiva ammende per infrazione procedurale pena complementare

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Zucchi Dario nato a Monza il 22.05.1981 avverso la sentenza del 08/04/2023 emessa del Tribunale di Monza; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ombretta Di Giovine OSSERVA Rilevato che, in tema di patteggiamento, l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate. Rilevato, che il ricorrente deduce la mancata applicazione di una pena sostitutiva.

Rilevato che dalla sentenza impugnata non emerge che la richiesta concordata di pena avesse ad oggetto una pena sostitutiva e che comunque il giudice ha escluso la possibilità della sostituzione; Rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi, risolventisi nella contestazione della pena applicata, di per sé non illegale, non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 settembre 2023 Il consigliere estensore Il Presiden