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Ordinanza — n. 41398/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain judgment dismissed for inadmissible legal qualification argument without manifest error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41398/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeals inadmissible de plano because the applicants attempted to challenge the legal qualification of facts, a ground not permitted for judgments issued under Article 444 of the Code of Criminal Procedure. The applicants argued that the facts were not reclassified as required by Article 75, Paragraph 5 of D.P.R. n. 309/90, but the Court found no specific 'manifest error' emerging from the contested judgment itself. Consequently, the appeals were rejected, and the applicants were ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 448, comma 2-bis c.p.p.: Appeals against plea bargain judgments are admissible only for specific grounds including erroneous legal qualification, but only when a manifest error is evident within the judgment text, excluding generic assertions requiring external verification.

Parole chiave

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plea bargain judgment manifest error standard legal qualification error cassation admissibility de plano inadmissibility Code of Criminal Procedure reclassification of facts errore nella commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
pen.; considerato che il comma 2- bis dell'art. 448 cod.
Art. 75, comma 5 d.P.R. n. 309/90
art. 444 cod. proc. pen
art. 448 cod. proc. pen
pen.; considerato che il comma 2- bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la L.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 15553 del 20/3/2018, Maugeri, Rv. 272619
d) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate; rilevato che questa Corte (Sez. 1, n. 15553 del 20/3/2018, Maugeri, Rv. 272619) ha già avuto modo di affermare che il legislatore della novella ha cristallizzato nell'art.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sui ricorsi proposti da Benrahl Ayoub, nato in Marocco 1'1/5/1994 Ghalem Zakaria, nato in Marocco il 24/12/1999 avverso la sentenza emessa il 13/03/2023 dal Gip del Tribunale di Cremona; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli OSSERVA Ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibile con procedura de plano, perché il motivo proposto, concernente la qualificazione giuridica dei fatti, non è consentito in relazione alla tipologia di sentenza impugnata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; considerato che il comma 2- bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti:

a) all'espressione della volontà dell'imputato;

b) al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza;

c) all'erronea qualificazione giuridica del fatto;

d) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate; rilevato che questa Corte (Sez. 1, n. 15553 del 20/3/2018, Maugeri, Rv. 272619) ha già avuto modo di affermare che il legislatore della novella ha cristallizzato nell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il risultato dell'elaborazione giurisprudenziale del giudice di legittimità, che, prima dell'introduzione della menzionata disposizione, consentiva di dedurre, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, l'erronea qualificazione giuridica del fatto ma solo in presenza di un «errore manifesto», ossia di un errore che emerge dalla stessa sentenza impugnata perché espressivo di una palese svista del giudice, escludendosi l'ipotesi in cui il preteso errore sia individuabile per mezzo di una specifica attività di verifica (del tipo di quella dibattimentale) degli atti del procedimento; considerato che un errore di tal fatta non è stato invero dedotto dai ricorrenti, che hanno genericamente e in modo assertivo censurato la mancata riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 75, comma 5, d.P.R. n. 309/90; ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 settembre 2023 Il Consigliere estensor