Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to late filing exceeding ten-day deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by D'Avino Vincenzo inadmissible on procedural grounds. The appellant submitted the request on July 28, 2023, which was more than ten days after the notification of the contested order on July 5, 2023. Consequently, the court ordered the appellant to pay court costs and a fine, mandating the case file to the registry for final administrative steps.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 596, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 596, comma 2, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if filed after the statutory deadline, and the court must verify timeliness ex officio.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da D'Avino Vincenzo, nato a Napoli il 27 settembre 1997 avverso l'ordinanza emessa il 21 giugno 2023 dal Tribunale di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, risultando dagli atti, il cui esame è imposto dalla natura processuale della questione in scrutinio, qual è certamente la verifica officiosa della tempestività del ricorso (argomenta da S.U., n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01), che esso è stato tardivamente proposto, essendo stato depositato presso il Tribunale di Napoli il 28 luglio 2023, oltre il termine di 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, avvenuta ai difensori e all'indagato il 5 luglio 2023; rilevato che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; considerato che deve mandarsi alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. attuaz. cod. proc. pen..
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 20 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente