Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility regarding procedural violations and omitted substitute penalties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Mario Polzella's appeal inadmissible de plano without examining the merits. The court ruled that arguments concerning Article 129 of the Code of Criminal Procedure were not permitted grounds for review, while claims regarding omitted substitute penalties failed because the specific reform was not yet operational at the time of the proposed settlement. Consequently, the appeal was rejected immediately, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the State.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if the grounds raised do not constitute permitted reasons for review or if the alleged omission of substitute penalties relates to a legal regime not yet in force at the relevant time.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Polzella Mario, nato a Torremaggiore il 26/09/1990 avverso la sentenza del 24/05/2023 del Tribunale di Foggia visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Mario Polzella, a mezzo di difensore, ricorre avverso la sentenza in epigrafe indicata che ha gli ha applicato la pena ex art. 444 cod. proc. pen. per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione sul mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e sulla omessa applicazione di sanzioni sostitutive, come introdotte dalla I. n. 134 del 2021 e dal decreto legislativo n. 150 del 2022.
2. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti: quanto ai vizi concernenti l'art. 129 cod. proc. pen., cfr. tra tante, Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Rv. 277102; in relazione alla mancata applicazione "d'ufficio" delle sanzioni sostitutive (la richiesta di pena concordata proposta in data 24 maggio 2023, allorquando era già operativa la riforma delle suddette sanzioni, non prevedeva l'applicazione di pene sostitutive), cfr. Sez. 3, n. 16357 del 2023, Cinque; Sez. 4, n. 32694 del 23/06/2023. Ne consegue la inammissibilità del ricorso, che va dichiarata de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso