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Ordinanza — n. 41394/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as late-filed; appeal deadline expired; costs awarded to opposing party.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41394/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because it was filed on March 3, 2023, after the February 5, 2023 deadline. The appellant, Catania Emiliano, sought to challenge the Florence Court of Appeal's judgment of January 20, 2023, but missed the statutory time limit. Consequently, the court dismissed the request without examining the merits and ordered the appellant to pay the opposing party's costs.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.c.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.c.: An appeal filed after the expiration of the statutory time limit is inadmissible de plano, and the appellant is condemned to pay the opposing party's costs.

Parole chiave

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late-filed appeal inadmissible de plano statutory time limit condemnation to costs procedural default osservanza dei termini atto tardivo ritardo ingiustificato

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.c.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.c.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Catania Emiliano, nato a Livorno il 08/08/1973 avverso la sentenza del 20/01/2023 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi; OSSERVA Rilevato che trattasi di ricorso tardivamente proposto in data 03/03/2023 avverso sentenza di appello del 20 gennaio 2023, depositata con motivazione contestuale ed il cui termine per impugnare scadeva il 05/02/2023; che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/09/