Italian Court dismisses late criminal appeal for failing to meet ten-day filing deadline under Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because it was filed ten days after the notification of the contested order. The appellant, Alessio Esposito, submitted the request on May 25, 2023, whereas the notice was received no later than May 11, 2023, exceeding the statutory ten-day limit. Consequently, the court rejected the request without examining the merits and ordered the appellant to pay the associated court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 311 c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against orders must be lodged within ten days of notification; failure to comply renders the appeal inadmissible de plano.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Esposito Alessio, nato a Napoli il 30/10/2003 avverso la ordinanza del 02/05/2023 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Esposito Alessio, a mezzo dei suoi difensori, ricorre ex art. 311 cod. proc. pen. avverso la ordinanza in epigrafe indicata che ha rigettato l'appello cautelare proposto nel suo interesse avverso il provvedimento che aveva disposto l'aggravamento della misura cautelare in quella carceraria per il delitto ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
2. Il ricorso è tardivo e quindi inammissibile. L'avviso di deposito del provvedimento impugnato risulta notificato all'indagato e al difensore, all'epoca nominato (avv. Susanna Denaro), al più tardi in data 11 maggio 2023, mentre il ricorso è stato depositato in cancelleria il 25 maggio 2023, oltre quindi il termine di dieci giorni previsto dall'art. 311 cod. proc. pen. • Ne consegue la inammissibilità del ricorso, che va dichiarata de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, che si ritiene equa in considerazione della causa di inammissibilità, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Segue, infine, l'adempimento di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così decis