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Sentenza — n. 41383/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 41383/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 41383/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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e SENTENZA sul ricorso proposto da Colella Gaetano, nato a Piedimonte Matese il 20/05/1990 avverso la sentenza del 23/11/2022 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. Vincenzo Russo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen; Sentenza — n. 41383/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Si deduce, inoltre, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla commisurazione della pena in relazione al reato di cui al capo a) che si sarebbe dovuta determinare nel minimo edittale. Ancora, si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche secondo la loro massima estensione sulla erronea base della mancata ammissione degli addebiti.3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ed il difensore hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

Parole chiave

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reati contro la pubblica autorità reati violenti sanzione penale crimine di aggressione recidiva nell'infrazione coazione penale

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
perché estinto per intervenuta prescrizione, rideterminando la pena inflitta all'imputato in relazione alla affermata responsabilità in ordine ai reati di cui ai capi a)(art. 337 cod. pen.) e b) (artt.582,585 in relazione all'art.
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Testo completo

e SENTENZA sul ricorso proposto da Colella Gaetano, nato a Piedimonte Matese il 20/05/1990 avverso la sentenza del 23/11/2022 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. Vincenzo Russo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

} 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, a seguito di gravame interposto dall'imputato Gaetano Colella avverso la sentenza emessa il 26 aprile 2017 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in riforma della decisione ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo c)(art. 4 I. 18 aprile 1975 n. 110) perché estinto per intervenuta prescrizione, rideterminando la pena inflitta all'imputato in relazione alla affermata responsabilità in ordine ai reati di cui ai capi a)(art. 337 cod. pen.) e b) (artt.582,585 in relazione all'art. 576 n. 1 e 61 n. 2 cod. pen.). 2.Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce: 2.1.

Con il primo motivo vizio cumulativo della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per i reati ascritti avendo la Corte solo apparentemente considerato le doglianze difensive. Il vizio dedotto involge innanzitutto la credibilità delle dichiarazioni della persona offesa Strino rispetto al complessivo compendio che le contrasta. A tal riguardo si richiamano le dichiarazioni del teste Strino e quelle del Gargiulo evidentemente in contrasto e tali da significare l'inveridicità delle dichiarazioni del primo: mentre lo Strino dichiarava di aver chiamato in soccorso il collega Gargiulo e in quel frangente l'imputato, prima di scendere dal treno, si girava verso di lui tirandogli dei fendenti alla gamba, tra la tibia ed il polpaccio; il secondo dice di aver visto il Collega Strino e l'imputato spintonarsi e di essere tornato nella cabina dopo che l'imputato era sceso dal treno.

Ancora, nulla è detto in sentenza del valore probatorio della deposizione della teste della difesa Alessia Masciotta, che ha negato l'evento ascritto al ricorrente. Infine, costituisce una semplice congettura far discendere dalle dichiarazioni della Riccio sulla paura del ricorrente di essere arrestato la responsabilità dello stesso in ordine a quanto ascrittogli. 2.2. Con il secondo motivo violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla ritenuta recidiva relativamente al reato di cui al capo a) in mancanza della relativa contestazione e comunque per la sua insussistenza, dovendosi quindi procedere alla declaratoria della intervenuta prescrizione.

Si deduce, inoltre, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla commisurazione della pena in relazione al reato di cui al capo a) che si sarebbe dovuta determinare nel minimo edittale. Ancora, si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche secondo la loro massima estensione sulla erronea base della mancata ammissione degli addebiti.3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ed il difensore hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è inammissibile in quanto generica censura in fatto alla ricostruzione probatoria, operata senza incorrere in vizi logici e giuridici, secondo un doppio conforme accertamento basato sulle dichiarazioni della parte offesa, di cui è specificamente vagliata l'attendibilità, correttamente ritenute riscontrate dalle testimonianze del Gargiulo e del Pacelli e, persino, dalle stesse dichiarazioni della fidanzata dell'imputato (v. pg. 6 della sentenza impugnata). In particolare, manifestamente infondata è la censura sulla mancata considerazione della testimonianza della teste della difesa Masciotta in quanto l'atto di appello non aveva contestato le ragioni per le quali la sua versione è stata ritenuta inattendibile dal primo giudice (v. pag.10 e sg della prima sentenza), così non essendovi obbligo - secondo costante orientamento di legittimità - del Giudice di appello di affrontare la specifica questione.

3. Il secondo motivo è inammissibile: - quanto alla mancata contestazione della recidiva in relazione al reato di cui al capo A), trattandosi di una censura non devoluta in appello e pertanto, inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; - quanto alla insussistenza della recidiva è manifestamente infondato in ragione della considerazione dei precedenti per reati violenti e la correlata valenza della ricaduta nel reato; -quanto alle attenuanti generiche è generico rispetto alla ritenuta assenza di elementi positivi da valutare a riguardo.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo i(? determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d