Sentenza — n. 41371/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia ha disposto la consegna all'autorità giudiziaria tedesca di Marco Noto, in esecuzione del mandato di arresto europeo processuale emesso in data 18 luglio 2023 dalla Corte di Amtsgericht Landshut per il reato di truffa commesso il 19 maggio 2023 ai danni di una società di autonoleggio.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 41371/2023 — snpen · Corte di Cassazione: La sentenza impugnata è stata depositata, con motivazione contestuale, in data lunedì 11 settembre. Il ricorso è stato presentato telematicamente dall'avvocato Massimo Del Ben in data 18 settembre 2023 presso la cancelleria della Corte di appello di Brescia e, dunque, oltre il termine perentorio di cinque giorni previsto dall'art. 22, secondo comma, della legge n. 69 del 2005. Questa disposizione espressamente sancisce che «contro la sentenza di cui all'articolo 17, la persona interessata, il suo difensore e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione, entro cinque giorni dalla conoscenza legale della sentenza».
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Noto Marco, nato a Peschiera del Garda il 10/08/1998; avverso la sentenza del 11/09/2023 emessa dalla Corte di appello di Brescia visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia ha disposto la consegna all'autorità giudiziaria tedesca di Marco Noto, in esecuzione del mandato di arresto europeo processuale emesso in data 18 luglio 2023 dalla Corte di Amtsgericht Landshut per il reato di truffa commesso il 19 maggio 2023 ai danni di una società di autonoleggio.
2. L'avvocato Massimo Del Ben, difensore del Noto, ha presentato ricorso avverso tale sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo due motivi. 2.1. Con il primo motivo il difensore censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza dell'art. 13, secondo comma, cod. pen., in quanto la Corte di appello non avrebbe accertato se il delitto di truffa per il quale si chiede l'estradizione fosse procedibile per effetto della presentazione della querela da parte della persona offesa. Mancherebbe, infatti, tra gli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria tedesca la querela proposta dalla società di noleggio dell'autovettura. 2.2. Con il secondo motivo il difensore deduce che, essendo per il Noto pendenti diversi procedimenti penali (per resistenza a pubblico ufficiale) e civili, la sua consegna all'estero pregiudicherebbe l'esercizio del diritto di difesa. La Corte di appello avrebbe, dunque, dovuto rifiutare la consegna o, comunque, bilanciare il diritto di difesa dell'imputato con la sua consegna.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto tardivo.
2. La sentenza impugnata è stata depositata, con motivazione contestuale, in data lunedì 11 settembre. Il ricorso è stato presentato telematicamente dall'avvocato Massimo Del Ben in data 18 settembre 2023 presso la cancelleria della Corte di appello di Brescia e, dunque, oltre il termine perentorio di cinque giorni previsto dall'art. 22, secondo comma, della legge n. 69 del 2005. Questa disposizione espressamente sancisce che «contro la sentenza di cui all'articolo 17, la persona interessata, il suo difensore e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione, entro cinque giorni dalla conoscenza legale della sentenza».
3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che la ricorrenteversi la somma, determinata invia equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ritorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurotremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, della legge n. 6