Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of alternative qualification via settlement agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible under simplified procedure because the appellant failed to substantiate his claim regarding alternative qualification of conduct. Although the appellant argued that the lower court omitted reasoning on this point, the court noted that parties' agreement on appeal points constitutes a waiver of further grievances in the cassation phase. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: The agreement of parties on appeal points implies a waiver of further grievances in the cassation phase, rendering generic appeals regarding alternative qualification inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Tarallo Patrizio, nato a San Giorgio a Cremano il 20.02.1959 avverso la sentenza del 14/03/2023 emessa dalla Corte di appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo OSSERVA Rilevato che il ricorrente deduce, con unico motivo, denuncia l'omessa motivazione in riferimento alla qualificazione alternativa della condotta ai sensi del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; Considerato\( èt5rIdo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (ex plurimis:
Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 - 01); Ritenuto, peraltro, che il motivo è generico, in quanto il ricorrente non ha neppure indicato le ragioni poste a fondamento della qualificazione alternativa dedotta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura semplificata e «senza formalità», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., fe1F4"‹-tc-orrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 settembre 202