Italian court dismisses appeal for omitted reasoning regarding plea bargain due to procedural inadmissibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible under simplified procedure without formalities. The appellant argued the lower court failed to provide reasoning on specific factual and legal grounds, but the court held that in plea bargain cases, the second-instance judge is not required to justify acquittal or proof nullity when the defendant has waived those grounds. Consequently, the request for omitted reasoning was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; In plea bargain appeals, the second-instance judge need not justify acquittal or proof nullity if the defendant has waived those grounds, rendering appeals based on omitted reasoning on such points inadmissible.
Parole chiave
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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Papaleo Erminio, nato a Roma 1'11.11.1964 avverso la sentenza del 22/03/2023 emessa dalla Corte di appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo OSSERVA Ritenuto che il ricorrente deduce, con unico motivo, il vizio di omessa motivazione con riferimento all'indicazione degli elementi di fatto e di diritto posti dalla Corte di appello a fondamento della propria decisione; Considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e «senza formalità», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto è stato proposto per motivi non consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata;
Ritenuto che, infatti, in tema di concordato in appello, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art.129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522 - 01;
Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura semplificata e «senza formalità», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., iricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda allagncelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 28 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il Pr