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Ordinanza — n. 41332/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic violation claims not matching Art. 448 c.p.p. exceptions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41332/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Cosimo Damiano Piazzolla inadmissible without formalities under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for a generic violation of Article 129 regarding non-punishment grounds and the legal qualification of tax evasion, which the court found insufficient. The court ruled that such broad complaints do not fit the specific exceptions listed in Article 448, paragraph 2-bis, leading to immediate dismissal and an order for the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals based on generic violations of non-punishment grounds or legal qualification are inadmissible de plano as they do not fall within the specific exceptions enumerated in Article 448, paragraph 2-bis.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic violation claim non-punishment grounds legal qualification error de plano dismissal tax evasion offense court costs award verosimiglianza dei motivi d'asilo

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
per la mancata verifica di cause di non punibilità e sulla correttezza della qualificazione giuridica del fatto contestato in termini di evasione; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, "senza formalità", ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod.
art. 129 cod. proc. pen
pen.: in particolare, l'impugnazione lamenta genericamente la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Piazzolla Cosimo Damiano, nato a Cerignola il 07/11/1982 avverso la sentenza del 14/03/2023 del Tribunale di Foggia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; rilevato che il ricorso è inammissibile perché presentato per dedurre vizi diversi da quelli elencati dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen.: in particolare, l'impugnazione lamenta genericamente la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. per la mancata verifica di cause di non punibilità e sulla correttezza della qualificazione giuridica del fatto contestato in termini di evasione; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, "senza formalità", ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/0