Criminal appeal dismissed as inadmissible for alleging generic legal errors not listed in Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Sufaj Francesko inadmissible without formalities under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that the lower court violated Article 129 by failing to verify non-punishment grounds and incorrectly qualified the act as resistance to a public official. The court rejected these grounds because they do not fall within the specific list of admissible defects in Article 448, paragraph 2-bis, requiring the appeal to be dismissed immediately with costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: An appeal alleging generic violations of substantive law or incorrect legal qualification is inadmissible if it does not specifically cite one of the defects enumerated in Article 448, paragraph 2-bis, and must be rejected de plano.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Sufaj Francesko, nato in Albania il 11/03/1993 avverso la sentenza del 31/03/2023 del Tribunale di Foggia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; rilevato che il ricorso è inammissibile perché presentato per dedurre vizi diversi da quelli elencati dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: in particolare, l'impugnazione lamenta genericamente la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. per la mancata verifica di cause di non punibilità e sulla correttezza della qualificazione giuridica del fatto contestato in termini di resistenza a pubblico ufficiale; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, "senza formalità", ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/